Il 21 dicembre 2021 è entrata in vigore lalegge 17 dicembre 2021, n. 215 dal titolo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” con la quale entrano in vigore anche tutte le modifiche introdotte al Testo Unico Sicurezza Lavoro (D.Lgs. 81/2008), tra cui le più importanti riguardano laformazione obbligatoria del datore di lavoro,l’addestramento nei luoghi di lavoroed ilruolo del preposto.
Formazione obbligatoria del datore di lavoro
Al comma 2 dell’articolo 37(Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 viene aggiunto il seguente periodo:
“Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire, tra le altre misure,l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico deldatore di lavoro.
Formazione e addestramento
Viene meglio definito l’addestramento, al comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi:
“L’addestramentoconsiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Viene inserito il comma 7-ter:
«Per assicurare l’adeguatezza e la specificità dellaformazione nonché l’aggiornamento periodico dei prepostiai sensidel comma 7, le relative attività formative devono essere svolteinteramente con modalità in presenza e devono essere ripetute concadenza almeno biennalee comunque ogni qualvolta sia reso necessarioin ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovirischi»
Ruolo del preposto
Nell’articolo 18(Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), al comma 1 a cui è aggiunto il nuovo punto b-bis è indicato che il datore di lavoro e dirigenti devono “individuare il preposto o i prepostiper l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
Nell’articolo 19(Obblighi del preposto):
“a)sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e,in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”
“f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario,interrompere temporaneamente l’attivitàe, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

