È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europeadel 25 marzo ilRegolamento (UE) 2022/477 della Commissione del 24 marzo 2022, che modifica gli allegati da VI a X del Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

L’allegato VI, fissa le direttive che riguardano leinformazioni generali sul dichiarante e le informazioni sull’identificazione delle sostanzeche un dichiarante deve presentare ai fini della registrazione; mentre gli allegati da VII a X, fissano le disposizioni in materiadi informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori, rispettivamente, a una tonnellata, 10 tonnellate, 100 tonnellate o 1 000 tonnellate.

Le modifiche sono elaborate al fine di disporre sulla stessa linea laterminologia della classificazione delle sostanze pericolose a quella utilizzata nel Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP) e fornire istruzioni comprensibili in riferimento in particolare alla mutagenicità, alla tossicità acquatica, per la riproduzione o per lo sviluppo e in riferimento alle informazioni ecotossicologiche.

Il regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione, il 14 aprile 2022 esi applica in ogni stato membro dal14 ottobre 2022.

Inoltre nelRegolamento (UE) 2022/586 dell’8 aprile 2022, sono state identificate cinque nuove sostanze da aggiungere all’allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1907/2006. Di seguito la tabella riepilogativa di tali sostanze.

(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).