In data 24 maggio 2025, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’Accordo n. 59/CSR del 17 aprile 2025, frutto di un’intesa tra Governo, Regioni e Province autonome, che definisce la durata, i contenuti minimi e le modalità dei percorsi formativi in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
LeFrequently Asked Questions (FAQ) pubblicate dalla Sub Area Salute e Sicurezza della Conferenza Stato-Regioni fornisconoindicazioni operativeper l’applicazione uniforme dell’Accordo SR 59/2025.
Di seguito i principali punti emersi.
1. Disposizioni particolari per la Provincia Autonoma di Bolzano e salvaguardia regionali
- Possibilità di progetti pilota con modalità formative alternative (anche da remoto) e deroghe al rapporto docente/discente.
- Attestati rilasciati in deroga validi solo a livello provinciale.
- Le Regioni e le Province Autonome possono introdurre regole più favorevoli, ad esempio con più formazione in presenza o sessioni pratiche.
2. Formazione: quando erogarla
- Ai sensi dell’articolo 37 comma 4 del D.Lgs. 81/2008la formazione deve avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. L’Accordo SR, nel ribadire tale precetto, specifica “Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo”
- L’ Accordo SR chiarisce cheper le aziende classificate a rischio basso non è consentito l’e-learning per tutti quei lavoratori che, pur essendo l’attività classificata come rischio basso, svolgano mansioni che li espongono a rischio medio o alto.[esempio citato nelle FAQ: In coerenza con la valutazione dei rischi, la mansione di un lavoratore del settore riparazione veicoli/carrozzerie, pur essendo classificato come Ateco (G 45) a rischio basso, in considerazione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni cui è esposto, potrà prevedere una formazione a rischio medio o alto]
3. Riconoscimento della formazione pregressa
- Credito formativo pieno per corsi svolti secondo gli Accordi 2011 o 2012, se conformi nei contenuti. Di fatti per 12 mesi possono essere avviati corsi di formazione secondo quanto previsto dai previgenti Accordi. I contenuti, le durate e le modalità cui i soggetti formatori dovranno attenersi sono quelle specificatamente individuate dagli Accordi abrogati che, di fatto, restano in vigore nel periodo transitorio.
- Periodo transitorio: 12 mesi per adeguare corsi già programmati e 24 mesi per il modulo aggiuntivo “cantieri”.
4. Formazione dei preposti
- per ipreposti formati prima del 23 maggio 2023vale il periodo transitorio di un anno e, pertanto, l’aggiornamento deve essere concluso entro il 24 maggio 2026.
- per ipreposti formati a partire dal 24 maggio 2023 e fino al 23 maggio 2025, si applica l’aggiornamento biennale e, quindi, dovrà essere concluso entro il 24 maggio 2027, ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del nuovo ACSR
- Formazione solo in presenza o in videoconferenza sincrona (no e-learning).
5. Modalità di erogazione
- Lavideoconferenza sincronaè equiparata alla presenza, ma esclusa per moduli pratici e per alcuni corsi specifici (ambienti confinati, attrezzature art. 73 D.Lgs. 81/08).
- Ogni partecipante deve usare un dispositivo dedicato.
- E-learning ammesso solo per rischio basso e mansioni senza esposizione a rischi medi/alti.
6. Classificazione ATECO
- Al fine di consentire le operazioni di implementazione di ATECO 2025, l’Istat rende disponibili on line le relazioni di corrispondenza tra le classificazioni delle attività economiche ATECO 2025 e ATECO 2007 aggiornamento 2022 (ATECO 2022) sotto forma di tabella di corrispondenza (o tabella di conversione o tavola di raccordo SR).
7. Formazione dei lavoratori e criteri di omogeneità
- Nei corsi interaziendali i partecipanti devono avere rischi e mansioni simili.
- La classificazione ATECO è solo indicativa: prevale la valutazione dei rischi aziendali reali.
- Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore,in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezionecaratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
8. Obblighi formali e attestati
- Il fascicolo del corso va conservato per almeno 10 anni dal soggetto formatore.
- L’attestato deve contenere gli elementi minimi previsti dall’Accordo; è possibile aggiungere informazioni extra.
- La verifica finale è sempre obbligatoria a norma dell’art. 37 DLgs 81/08. Per i percorsi formativi per i quali l’ACSR non prevede specifiche modalità di somministrazione della verifica, il soggetto formatore è responsabile dell’individuazione delle migliori modalità con cui la stessa deve avvenire.
9. Aggiornamenti e validità delle abilitazioni
- Se non si aggiorna entro 10 anni, l’abilitazione decade e va rifatto il corso.
- Gli aggiornamenti decorrono dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
10. Attrezzature e nuove abilitazioni
- Formazione obbligatoria per nuove macchine (carroponte, carro raccoglifrutta, CMM, ecc.).
- Corsi pregressi riconosciuti solo se conformi ai contenuti dell’Accordo.
- Carroponti: nel riconoscere la formazione pregressa all’ACSR 2025 devono quindi essere presi in considerazione i singoli contenuti dei corsi di formazione già erogati e si deve dimostrare, formalmente, la loro totale conformità rispetto a quanto previsto per i contenuti dell’Accordo SR 59/2025, non rilevando la durata degli stessi.
- Per gliescavatori, eliminata la distinzione < o > 6000 kg: ora corso unico da 10 ore.
- Gru a bandiera: non rientra tra le attrezzature incluse nelle definizioni di cui all’allegato II dell’ACSR 59/2025 in quanto non è assimilabile né ad un carroponte né ad una gru a cavalletto. In particolare, il testo delle definizioni dell’Accordo SR 59/2025 è tratto dalle definizioni per le gru a ponte e gru a cavalletto di cui alla norma UNI EN 15011, che non ricomprende le gru a bandiera. Pertanto, la disposizione di cui all’Accordo SR si applica esclusivamente per le gru rientranti nel campo di applicazione della norma UNI EN 15011.
11. Quale è il datore di lavoro che deve formarsi
- Generalmente nell’atto costitutivo e nello statuto di un’azienda (società di persone) si definiscono i poteri gestionali di ciascun socio, specificando chi tra di essi è individuato come datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità all’articolo 2 del D. Lgs. 81/08. In assenza di detto atto che individua tra i soci un datore di lavoro, tutti i soci che rientrano nella definizione dell’articolo 2 del D.lgs. 81/2008, hanno obbligo di frequenza dello specifico corso di formazione per datore di lavoro.
Infine il nuovo Accordo SR indica che“Durante la riunione periodica, è necessario verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e valutare l’efficacia della formazione utilizzando indicatori, criteri e strumenti definiti in fase di progettazione.”
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