Dal 9 dicembre 2026 cambierà in modo significativo la classificazione dei rifiuti costituiti da batterie e dei rifiuti derivanti dalla loro fabbricazione e dal trattamento. La Decisione delegata (UE) 2025/934 ha infatti aggiornato l’Elenco europeo dei rifiuti, introducendo codici più specifici per le diverse chimiche — litio, sodio, nichel, zinco e batterie alcaline — e per le frazioni generate dalle attività di produzione e riciclaggio.

La modifica interessa produttori di rifiuti, manutentori, distributori, operatori della raccolta, trasportatori, intermediari e impianti di trattamento.

La Decisione delegata è entrata in vigore il 9 giugno 2025, ma le nuove voci EER dovranno essere utilizzate dal 9 dicembre 2026. Il testo originariamente pubblicato indicava il 9 novembre 2026. La data è stata successivamente corretta mediante la Rettifica 2025/90657, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 agosto 2025. La distinzione è importante perché alcuni commenti e articoli pubblicati prima della rettifica riportano ancora la data originaria.

Fonti ufficiali: Decisione delegata (UE) 2025/934, Rettifica 2025/90657.

Perché vengono introdotti nuovi codici

Il precedente elenco non permetteva di distinguere adeguatamente le nuove tipologie di batterie presenti sul mercato e i rifiuti prodotti dalle moderne attività di fabbricazione e riciclaggio. L’aggiornamento tiene conto, in particolare, della crescente diffusione delle batterie:

  • al litio;
  • al sodio;
  • al nichel diverse dalle batterie al nichel-cadmio;
  • allo zinco;
  • alcaline;
  • costituite da miscele di chimiche differenti.

La nuova classificazione è inoltre coordinata con il quadro europeo introdotto dal Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie. In Italia il sistema è stato ulteriormente adeguato mediante il D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, entrato in vigore il 7 marzo 2026. Quest’ultimo disciplina il più ampio sistema nazionale di gestione delle batterie, ma non sostituisce la Decisione europea che modifica direttamente l’elenco EER.

Le principali novità nel sottocapitolo 16 06

La Decisione riscrive integralmente il sottocapitolo 16 06, relativo ai rifiuti derivanti dalla fabbricazione, distribuzione e utilizzazione delle batterie. Tra i codici maggiormente rilevanti figurano:

Codice EER Descrizione
16 06 01* Rifiuti di batterie al piombo-acido
16 06 02* Rifiuti di batterie al nichel-cadmio
16 06 03* Rifiuti di batterie contenenti mercurio
16 06 04* Rifiuti di batterie alcaline, diversi da quelli della voce 16 06 03
16 06 07* Rifiuti di batterie al litio
16 06 08* Rifiuti di batterie al nichel diversi dal nichel-cadmio, per esempio NiMH
16 06 09* Rifiuti di batterie allo zinco, comprese quelle all’ossido d’argento
16 06 10* Rifiuti di batterie al sodio contenenti sostanze pericolose
16 06 11* Rifiuti di batterie sodio-zolfo
16 06 12 Altri rifiuti di batterie al sodio
16 06 13* Rifiuti misti di batterie
16 06 14* Altri rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose
16 06 15 Altri rifiuti di batterie non altrimenti specificati

L’asterisco identifica un rifiuto classificato come pericoloso.

Una modifica particolarmente rilevante riguarda il codice 16 06 04: nel nuovo elenco la voce relativa alle batterie alcaline è contrassegnata con asterisco. Non si tratta quindi di un semplice aggiornamento della descrizione, ma di un cambiamento che richiede attenzione nella classificazione e nelle autorizzazioni.

Il precedente codice generico 16 06 05 – altre batterie e accumulatori non compare più nel nuovo sottocapitolo. Le aziende che lo utilizzano dovranno individuare la nuova voce corrispondente sulla base della chimica, dell’origine e delle caratteristiche del rifiuto.

Nuovi codici per i rifiuti della fabbricazione

Vengono introdotte specifiche coppie di codici pericolosi e non pericolosi, comprese tra 16 06 22* e 16 06 35, dedicate ai rifiuti derivanti dalla fabbricazione di batterie. Sono previste voci distinte per i rifiuti di produzione delle batterie:

  • al piombo-acido;
  • al litio;
  • al nichel;
  • alcaline;
  • allo zinco;
  • al sodio;
  • appartenenti ad altre tipologie.

Rientrano potenzialmente nelle nuove voci paste e fanghi, ritagli di materiali elettrodici, materiali catodici, celle fuori specifica, moduli e pacchi batteria scartati durante la produzione. La classificazione dovrà essere effettuata valutando sia il processo che genera il rifiuto sia l’eventuale presenza di sostanze pericolose.

Nuovi codici per gli impianti di trattamento e riciclaggio

Le modifiche interessano direttamente anche gli impianti che trattano rifiuti di batterie. Sono introdotti:

  • i codici da 10 08 21* a 10 08 26 per determinate scorie derivanti dal riciclaggio di batterie al litio, al nichel o di altre batterie;
  • i codici 19 02 12* e 19 02 13* per sali, soluzioni e altri rifiuti pericolosi derivanti dal riciclaggio;
  • il nuovo sottocapitolo 19 14, dedicato alle frazioni intermedie prodotte dal trattamento termico o meccanico dei rifiuti di batterie e dei rifiuti di fabbricazione.

Le voci da 19 14 01* a 19 14 07* identificano le frazioni contenenti miscele di materiali degli elettrodi, distinte in funzione della chimica della batteria. Il codice 19 14 08 riguarda invece le leghe, in forma massiccia, derivanti dal riciclaggio. Contestualmente viene soppresso il precedente codice 19 02 11*.

Raccolta differenziata urbana

Per i rifiuti di batterie provenienti dalla raccolta differenziata urbana vengono eliminati i codici:

  • 20 01 33*;
  • 20 01 34.

Al loro posto vengono introdotte tre nuove voci:

  • 20 01 42* per determinate batterie pericolose e per i relativi rifiuti misti;
  • 20 01 43* per le batterie al litio;
  • 20 01 44 per le altre batterie non comprese nelle due voci precedenti.

Questi codici appartengono al capitolo 20 e riguardano le frazioni oggetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Non devono essere utilizzati automaticamente per i rifiuti di batterie prodotti nell’ambito di attività industriali, artigianali o manutentive. La scelta del codice deve sempre partire dall’origine del rifiuto e dall’attività che lo ha generato.

Gli adempimenti previsti dall’Albo gestori ambientali

Con la Circolare n. 8 del 23 luglio 2026, l’Albo nazionale gestori ambientali ha definito le modalità di aggiornamento delle autorizzazioni al trasporto. Sono previste due procedure differenti.

Aggiornamento automatico

Dal 9 dicembre 2026 l’Albo aggiornerà d’ufficio, nelle autorizzazioni delle imprese iscritte, le descrizioni dei codici mantenuti dal nuovo elenco:

  • 09 01 11*;
  • 16 06 01*;
  • 16 06 02*;
  • 16 06 03*;
  • 16 06 06*.

Per questi codici non sarà quindi necessario presentare un’istanza esclusivamente per recepire la nuova descrizione.

Inserimento dei nuovi codici

Dal 14 ottobre 2026 le imprese già iscritte, o che intendono iscriversi all’Albo, potranno presentare telematicamente le istanze per ottenere l’inserimento dei nuovi codici. La possibilità di presentare anticipatamente l’istanza non consente però di utilizzare immediatamente i codici: il loro impiego sarà ammesso soltanto dal 9 dicembre 2026.

Le variazioni saranno consultabili nell’elenco pubblico degli iscritti e nell’area riservata delle imprese.

Fonte: Albo nazionale gestori ambientali – Circolare n. 8/2026.

Cosa devono fare i produttori di rifiuti

La Circolare dell’Albo riguarda principalmente le autorizzazioni delle imprese che effettuano il trasporto. Non esaurisce, quindi, gli adempimenti delle aziende che producono o detengono rifiuti di batterie. Ai sensi dell’articolo 184 del D.Lgs. 152/2006, la corretta attribuzione del codice EER e delle eventuali caratteristiche di pericolo compete al produttore del rifiuto. La classificazione deve essere effettuata prima che il rifiuto venga allontanato dal luogo di produzione.

Entro il 9 dicembre 2026 le aziende dovrebbero pertanto:

  1. censire i rifiuti di batterie attualmente prodotti o detenuti;
  2. verificare i codici EER oggi utilizzati;
  3. individuare la chimica delle batterie, anche mediante schede tecniche e informazioni dei fornitori;
  4. riesaminare le classificazioni basate sui codici destinati a essere eliminati;
  5. aggiornare registri, software gestionali, anagrafiche RENTRI e istruzioni operative;
  6. verificare che trasportatori e impianti siano autorizzati per i nuovi codici;
  7. aggiornare contratti, omologhe e caratterizzazioni richieste dagli impianti;
  8. formare il personale addetto alla raccolta, al deposito temporaneo e alla compilazione dei documenti di tracciabilità.

L’aggiornamento automatico delle autorizzazioni disposto dall’Albo non sostituisce la verifica tecnica che deve essere effettuata dal produttore sulla corretta classificazione del proprio rifiuto.

Il 9 dicembre 2026 non rappresenta soltanto una scadenza per trasportatori e impianti. Da tale data i nuovi codici entreranno nella gestione quotidiana dei rifiuti e dovranno essere correttamente riportati nella documentazione applicabile.

Le aziende che producono, raccolgono o gestiscono rifiuti di batterie dovrebbero avviare la verifica con sufficiente anticipo, evitando di attendere l’ultimo conferimento utile.

EER, pericolosità e trasporto ADR

La presenza dell’asterisco nel codice EER comporta la classificazione del rifiuto come pericoloso ai fini della normativa ambientale. Questo non significa però che la classificazione per il trasporto su strada sia automaticamente determinata. L’assoggettamento all’ADR deve essere verificato separatamente sulla base delle caratteristiche della batteria, del suo stato, dei rischi presenti e delle modalità di confezionamento e trasporto. Particolare attenzione deve essere dedicata alle batterie al litio danneggiate, difettose, richiamate o a rischio di fuga termica.

 Il supporto di C.E.D.E.S.A.

C.E.D.E.S.A. può supportare le imprese nel riesame delle classificazioni, nell’aggiornamento delle procedure ambientali e nella verifica della coerenza tra codici EER, autorizzazioni dei fornitori e documentazione RENTRI.

Per maggiori informazioni contattare 049757262 o mandare una mail a info@cedesasrl.com