Il quadro applicativo delRegolamento (UE) 2023/1115 – EUDR, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, è stato modificato in modo significativo.
IlRegolamento (UE) 2025/2650ha rinviato di dodici mesi l’applicazione dell’EUDR e ha introdotto importanti semplificazioni per operatori e commercianti. Il MASAF ha inoltre pubblicato il testo consolidato del Regolamento (UE) 2023/1115, aggiornato alle modifiche intervenute.
Regolamento (UE) 2023/1115 – testo consolidato
Regolamento (UE) 2025/2650
Pagina MASAF dedicata all’EUDR
A settembre 2026 il quadro normativo è stato ulteriormente aggiornato dalRegolamento delegato (UE) 2026/2102, che modifica l’elenco delle materie prime e dei prodotti interessati dall’EUDR.
Regolamento delegato (UE) 2026/2102
NUOVE DATE DI APPLICAZIONE
Le disposizioni sostanziali del Regolamento EUDR si applicano:
- dal30 dicembre 2026per gli operatori di grandi e medie dimensioni e per i micro e piccoli operatori già soggetti al Regolamento EUTR;
- dal30 giugno 2027per gli altri micro e piccoli operatori.
Restano ferme le specifiche disposizioni transitorie previste dal Regolamento.
CHI DEVE PRESENTARE LA DDS
Una delle principali semplificazioni riguarda laDichiarazione di Dovuta Diligenza – DDS.
Secondo l’aggiornamento pubblicato dal MASAF, la DDS resta obbligatoria per gli operatori cosiddetti“a monte”, che immettono per primi merce regolamentata sul mercato dell’Unione, ad esempio attraverso importazioni da Paesi extra UE oppure, nel settore del legno, tramite prelievo di legname da boschi nazionali.
Gli altri esportatori sono esentati dalla presentazione di una nuova DDS e la conservazione dei relativi numeri di riferimento è limitata agli acquirenti commerciali diretti degli operatori a monte.
SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE A VALLE
Le imprese situate più a valle della catena di fornitura, sia PMI sia non PMI, non sono più tenute a raccogliere e trasmettere lungo tutta la supply chain i numeri di riferimento delle DDS.
Glioperatori a valle non PMIdevono tuttavia registrarsi nel Sistema Informativo EUDR/TRACES prima di immettere, mettere a disposizione sul mercato o esportare merci soggette all’EUDR.
MICRO E PICCOLI OPERATORI
Per i micro e piccoli operatori primari stabiliti in Paesi classificati a basso rischio è prevista la possibilità di presentare unadichiarazione unica semplificata, in sostituzione delle ordinarie DDS.
ATTENZIONE AI CODICI DOGANALI
L’applicazione dell’EUDR deve essere verificata sulla base delle materie prime interessate e deicodici CNriportati nell’Allegato I.
Questo aspetto è particolarmente rilevante per le imprese che operano nei settori legno, carta e cartone, imballaggi, stampa e grafica, gomma, caffè, cacao, soia, olio di palma e prodotti derivati da bovini.
IlRegolamento delegato (UE) 2026/2102ha modificato l’elenco dei prodotti interessati: è quindi opportuno riesaminare l’Allegato I anche per le aziende che avevano già effettuato una prima analisi.
Per i nuovi prodotti inseriti nell’ambito di applicazione dell’EUDR dal Regolamento delegato (UE) 2026/2102, l’applicazione è prevista dal 30 dicembre 2027.
PRODOTTI EDITORIALI
Il MASAF segnala inoltre che i prodotti dell’editoria, quali libri, giornali e stampe, precedentemente ricompresi nell’Allegato I, sono stati esclusi dal campo di applicazione dell’EUDR.
Per le aziende del settore grafico e cartotecnico resta comunque necessario verificare ilcodice CN del singolo prodotto, poiché la presenza di carta o cartone non determina automaticamente l’applicazione o l’esclusione dal Regolamento.
SISTEMA INFORMATIVO EUDR
Il Sistema Informativo EUDR è operativo. Il server di produzione gestisce leDichiarazioni di Due Diligencee leDichiarazioni Semplificatecon valore legale; è inoltre disponibile un ambiente separato per test e formazione.
COSA DOVREBBERO FARE ORA LE AZIENDE
In vista delle nuove scadenze, è opportuno concentrarsi su pochi passaggi essenziali:
- verificare se materie prime e prodotti rientrano nell’Allegato I;
- controllare i relativicodici CN/TARIC;
- individuare il ruolo dell’impresa nella catena di fornitura;
- verificare gli obblighi DDS e di registrazione al Sistema Informativo EUDR;
- aggiornare le procedure di acquisto, importazione, vendita ed esportazione;
- predisporre la documentazione da richiedere e conservare.
IL SUPPORTO DI C.E.D.E.S.A.
C.E.D.E.S.A. S.r.l. supporta le aziende nella formazione del personale aziendale e nella verifica dell’applicabilità dell’EUDR e degli obblighi documentali, insieme ai vari ambiti correlati agli aspetti di conformità dei prodotti aziendali.
L’obiettivo è consentire alle aziende diarrivare alle nuove scadenze con una gestione già strutturata, evitando richieste documentali non necessarie e concentrando gli adempimenti sugli obblighi effettivamente applicabili alla propria posizione nella catena di fornitura.
Per maggiori informazioni contattare049757262 o mandare una mail a info@cedesasrl.com🌐cedesasrl.com

