Quando deve essere effettuata la formazione dei lavoratori?Quali sono i termini da rispettare e cosa cambia per le aziende?
Con laNota n.2377 del 27 ottobre 2026,l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) interviene su un tema particolarmente rilevante per le imprese: le tempistiche di erogazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le indicazioni fornite chiariscono alcuni aspetti applicativi del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con particolare attenzione agli obblighi del datore di lavoro al momento dell’assunzione, alle verifiche ispettive e alle disposizioni specifiche previste per il settore turistico-ricettivo.
LA FORMAZIONE DEVE ESSERE AVVIATA AL MOMENTO DELL’ASSUNZIONE
Uno degli aspetti centrali della nota riguarda il momento in cui il lavoratore deve ricevere la formazione obbligatoria. In passato, il precedente Accordo Stato-Regioni del 2011 prevedeva la possibilità di completare il percorso formativo entro 60 giorni dall’assunzione. Questa disposizione era stata spesso interpretata dalle aziende come un periodo durante il quale fosse possibile rinviare l’avvio della formazione.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 ha eliminato tale previsione, ribadendo il principio secondo cuila formazione deve essere organizzata ed erogata in occasione dell’assunzione del lavoratore o dell’inizio dell’utilizzazione nel caso di lavoro somministrato.
Laformazione deve quindi essere considerata parte integrante del processo di inserimento del personalee non un adempimento da programmare indistintamente nei mesi successivi. Per le aziende diventa fondamentale coordinare le attività di assunzione con la pianificazione dei corsi, verificando preventivamente le competenze e la formazione già possedute dai lavoratori.
PROCEDURE APPLICATE IN CASO DI SOSPENSIONE ATTIVITA’
L’Ispettorato interviene anche sulle procedure applicate nei casi di sospensione dell’attività imprenditoriale conseguente all’impiego di lavoratori irregolari. In queste situazioni, ai fini della revoca della sospensione, il datore di lavoro deve provvedere alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro e degli obblighi in materia di salute e sicurezza, compresi formazione, informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria.
Le nuove indicazioni precisano chela formazione deve essere programmata per concludersi nel più breve tempo possibile, senza utilizzare automaticamente il precedente termine di 60 giorni.
In presenza di violazioni degli obblighi formativi, il personale ispettivo dovrà stabilire nel verbale di prescrizione un termine commisurato al tempo tecnicamente necessario per completare i corsi.
È quindi importante distinguere tra la documentazione richiesta per ottenere la revoca di un provvedimento di sospensione e l’effettivo completamento della formazione necessario per regolarizzare la violazione.
SETTORE TURISTICO E RISTORAZIONE: PREVISTI 30 GIORNI PER COMPLETARE LA FORMAZIONE
Una disciplina particolare riguarda leimprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevanderientranti nelle categorie individuate dalla normativa. Per questi settori è prevista la possibilità di completare la formazione obbligatoria e l’eventuale addestramento specifico entro30 giorni dall’assunzioneo dall’inizio dell’utilizzazione del lavoratore somministrato.
La disposizione introduce una flessibilità organizzativa, ma non consente di posticipare liberamente l’avvio del percorso formativo. Il datore di lavoro deve infatti attivarsi tempestivamente per organizzare la formazione, anche quando il completamento delle attività è previsto nei giorni successivi.
Durante tale periodo, il lavoratore può essere impiegato anche prima della conclusione dell’intero percorso formativo, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa e degli obblighi di prevenzione applicabili alle attività svolte.
La deroga dei 30 giorni non è applicabile indistintamente a tutti i settori produttivi.
Inoltre, nei rapporti di lavoro di durata inferiore a 30 giorni, la formazione deve essere completata secondo tempistiche coerenti con la durata effettiva del contratto.
CONTROLLI ISPETTIVI: IMPORTANTE DIMOSTRARE L’AVVIO DELLA FORMAZIONE
Un ulteriore aspetto significativo riguarda la documentazione che le aziende devono essere in grado di presentare in occasione di un controllo. Per i settori che beneficiano della deroga dei 30 giorni, qualora il percorso formativo non sia ancora concluso, il datore di lavoro deve poter dimostrare di essersi attivato tempestivamente per adempiere ai propri obblighi.
A questo scopo possono assumere rilevanza le conferme di iscrizione ai corsi, le comunicazioni con gli enti formatori, le richieste di collaborazione agli organismi paritetici e le altre evidenze documentali che consentano di ricostruire l’organizzazione del percorso formativo.
La disponibilità di documentazione con data certa costituisce un importante elemento per dimostrare l’effettiva attivazione dell’azienda. È opportuno precisare chela prenotazione di un corso non equivale all’avvenuto assolvimento dell’obbligo formativo: al termine del percorso devono essere disponibili gli attestati e, ove previsto, la documentazione relativa all’addestramento.
Rimane inoltre fermo l’obbligo di fornire ai lavoratori, prima del loro impiego, le informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione pertinenti all’attività lavorativa.
COSA DEVONO FARE LE AZIENDE?
Le indicazioni dell’INL richiedono una particolare attenzione alla gestione dei nuovi ingressi e alla tracciabilità della formazione. È consigliabile che ogni azienda verifichi e, se necessario, aggiorni le proprie procedure interne di inserimento del personale, prevedendo:
- la verifica della formazione pregressa e degli eventuali crediti formativi riconoscibili;
- l’individuazione dei corsi obbligatori in funzione delle mansioni e dei rischi;
- la programmazione tempestiva della formazione in occasione dell’assunzione;
- la conservazione delle iscrizioni, delle comunicazioni e degli attestati;
- il monitoraggio delle scadenze e del completamento dei percorsi formativi;
- la gestione documentata dell’informazione e dell’addestramento, quando previsto.
Una corretta pianificazione consente di ridurre il rischio di irregolarità, migliorare l’efficacia della formazione e garantire un inserimento del personale coerente con le esigenze di prevenzione aziendale.
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