Accordo Stato-Regioni 2025: si avvicina la fine del periodo transitorio. Cosa verificare subito in azienda
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha riordinato la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, introducendo un periodo transitorio che ormai si avvia alla conclusione. Per molte aziende questo è il momento più opportuno per verificare se la situazione formativa interna sia davvero allineata alle nuove regole, soprattutto con riferimento a lavoratori, dirigenti, preposti, attrezzature e datore di lavoro.
Durante il periodo transitorio è stato possibile continuare ad avviare alcuni corsi secondo la disciplina previgente, ma con la chiusura di questa fase le nuove disposizioni dell’Accordo 2025 diventeranno il riferimento operativo per i corsi avviati successivamente. Questo significa che le imprese che non hanno ancora completato le verifiche interne devono farlo ora, così da evitare criticità organizzative e documentali nei prossimi mesi.
Per quanto riguarda i lavoratori, la formazione già svolta correttamente secondo il precedente Accordo mantiene la propria validità. Tuttavia, il punto centrale non è solo la presenza di attestati in archivio, ma la verifica della coerenza tra formazione effettuata e mansioni realmente svolte. Occorre quindi controllare se tutti i lavoratori neoassunti, quelli che hanno cambiato mansione oppure quelli esposti a nuove attrezzature, nuove tecnologie o nuovi rischi abbiano ricevuto una formazione tempestiva e adeguata rispetto all’attività concretamente svolta.
Lo stesso vale per i dirigenti. Anche in questo caso la formazione pregressa correttamente svolta resta valida, ma le aziende devono verificare con attenzione la posizione dei dirigenti nominati più di recente o di coloro per i quali sia necessario programmare nuovi percorsi formativi. Con la fine del periodo transitorio, infatti, i nuovi corsi dovranno essere organizzati secondo le regole previste dal nuovo Accordo, sia sotto il profilo dei contenuti sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e documentali.
Tra gli adempimenti più delicati vi è quello relativo ai preposti. Il nuovo Accordo ha previsto una disciplina specifica per il loro aggiornamento, stabilendo che i preposti con formazione o aggiornamento risalenti a più di due anni alla data di entrata in vigore dell’Accordo debbano essere aggiornati entro 12 mesi. Per le aziende, questo rappresenta uno dei primi controlli da effettuare, perché la posizione del preposto è oggi particolarmente attenzionata anche sotto il profilo ispettivo.
Sempre con riferimento ai preposti, è opportuno ricordare che la formazione deve essere svolta in presenza fisica. Di conseguenza, non è sufficiente verificare soltanto la data dell’ultimo corso, ma anche la conformità delle modalità con cui esso è stato erogato. Una ricognizione superficiale degli attestati potrebbe quindi non bastare: serve un controllo effettivo della correttezza del percorso svolto.
Un altro tema centrale riguarda il datore di lavoro. Il nuovo Accordo ha introdotto uno specifico obbligo formativo anche per questa figura, prevedendo che il relativo corso sia completato entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo stesso. Non si tratta quindi di una scadenza immediata coincidente con la chiusura del transitorio annuale, ma è comunque il momento giusto per verificare se il datore di lavoro abbia già frequentato un corso riconoscibile oppure se sia necessario programmare il nuovo percorso formativo nei tempi previsti.
Per le imprese che operano nei cantieri, merita una particolare attenzione anche il datore di lavoro dell’impresa affidataria. Le FAQ ministeriali hanno infatti chiarito che il modulo aggiuntivo “cantieri” riguarda il datore di lavoro dell’impresa affidataria e il dirigente della stessa. Anche in questo caso, una verifica preventiva consente di evitare ritardi e di pianificare correttamente gli adempimenti.
Sul fronte delle attrezzature, la fine del periodo transitorio impone una verifica puntuale delle abilitazioni presenti in azienda. Il nuovo Accordo ha infatti disciplinato anche alcune nuove attrezzature per le quali il percorso formativo deve essere svolto secondo le nuove regole entro la finestra transitoria prevista. Tra queste rientrano anche i carroponti, tema particolarmente rilevante per molte realtà produttive. Le imprese interessate dovrebbero quindi controllare subito se gli addetti abbiano una formazione conforme oppure se occorra programmare il corso abilitante secondo il nuovo Accordo.
Un controllo analogo è opportuno anche per le attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, per le quali l’Accordo prevede una specifica disciplina formativa da completare entro 12 mesi dall’entrata in vigore. Anche in questo caso non basta verificare la semplice esistenza di un attestato, ma occorre valutare se il percorso già svolto sia effettivamente coerente con i contenuti richiesti dal nuovo quadro normativo.
In termini pratici, le aziende dovrebbero concentrare subito la verifica su alcuni punti essenziali: la formazione dei lavoratori neoassunti o adibiti a nuove mansioni, la posizione dei dirigenti di recente nomina, l’aggiornamento dei preposti, la formazione degli addetti alle attrezzature e la programmazione del percorso del datore di lavoro. È proprio in questa fase finale del transitorio che conviene effettuare un controllo documentale puntuale e aggiornare il piano formativo aziendale, così da arrivare preparati alla piena applicazione del nuovo Accordo.
Il supporto di CEDESA
CEDESA supporta le aziende nella verifica dello stato formativo e nella formazione di lavoratori, dirigenti, preposti, addetti alle attrezzature e datore di lavoro, aiutando a individuare le priorità, controllare la documentazione disponibile e pianificare gli adeguamenti necessari in conformità al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.
Per maggiori informazioni, contatta CEDESA S.r.l. allo 049757262.