In data 24 maggio 2025, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’Accordo n. 59/CSR del 17 aprile 2025, frutto di un’intesa tra Governo, Regioni e Province autonome, che definisce la durata, i contenuti minimi e le modalità dei percorsi formativi in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Le Frequently Asked Questions (FAQ) pubblicate dalla Sub Area Salute e Sicurezza della Conferenza Stato-Regioni forniscono indicazioni operative per l’applicazione uniforme dell’Accordo SR 59/2025.

Di seguito i principali punti emersi.

1. Disposizioni particolari per la Provincia Autonoma di Bolzano e salvaguardia regionali

  • Possibilità di progetti pilota con modalità formative alternative (anche da remoto) e deroghe al rapporto docente/discente.
  • Attestati rilasciati in deroga validi solo a livello provinciale.
  • Le Regioni e le Province Autonome possono introdurre regole più favorevoli, ad esempio con più formazione in presenza o sessioni pratiche.

2. Formazione: quando erogarla

  • Ai sensi dell’articolo 37 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 la formazione deve avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. L’Accordo SR, nel ribadire tale precetto, specifica “Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo”
  • L’ Accordo SR chiarisce che per le aziende classificate a rischio basso non è consentito l’e-learning per tutti quei lavoratori che, pur essendo l’attività classificata come rischio basso, svolgano mansioni che li espongono a rischio medio o alto. [esempio citato nelle FAQ: In coerenza con la valutazione dei rischi, la mansione di un lavoratore del settore riparazione veicoli/carrozzerie, pur essendo classificato come Ateco (G 45) a rischio basso, in considerazione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni cui è esposto, potrà prevedere una formazione a rischio medio o alto]

3. Riconoscimento della formazione pregressa

  • Credito formativo pieno per corsi svolti secondo gli Accordi 2011 o 2012, se conformi nei contenuti. Di fatti per 12 mesi possono essere avviati corsi di formazione secondo quanto previsto dai previgenti Accordi. I contenuti, le durate e le modalità cui i soggetti formatori dovranno attenersi sono quelle specificatamente individuate dagli Accordi abrogati che, di fatto, restano in vigore nel periodo transitorio.
  • Periodo transitorio: 12 mesi per adeguare corsi già programmati e 24 mesi per il modulo aggiuntivo “cantieri”.

4. Formazione dei preposti

  • per i preposti formati prima del 23 maggio 2023 vale il periodo transitorio di un anno e, pertanto, l’aggiornamento deve essere concluso entro il 24 maggio 2026.
  • per i preposti formati a partire dal 24 maggio 2023 e fino al 23 maggio 2025 , si applica l’aggiornamento biennale e, quindi, dovrà essere concluso entro il 24 maggio 2027, ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del nuovo ACSR
  • Formazione solo in presenza o in videoconferenza sincrona (no e-learning).

5. Modalità di erogazione

  • La videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza, ma esclusa per moduli pratici e per alcuni corsi specifici (ambienti confinati, attrezzature art. 73 D.Lgs. 81/08).
  • Ogni partecipante deve usare un dispositivo dedicato.
  • E-learning ammesso solo per rischio basso e mansioni senza esposizione a rischi medi/alti.

6. Classificazione ATECO

  • Al fine di consentire le operazioni di implementazione di ATECO 2025, l’Istat rende disponibili on line le relazioni di corrispondenza tra le classificazioni delle attività economiche ATECO 2025 e ATECO 2007 aggiornamento 2022 (ATECO 2022) sotto forma di tabella di corrispondenza (o tabella di conversione o tavola di raccordo SR).

7. Formazione dei lavoratori e criteri di omogeneità

  • Nei corsi interaziendali i partecipanti devono avere rischi e mansioni simili.
  • La classificazione ATECO è solo indicativa: prevale la valutazione dei rischi aziendali reali.
  • Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

8. Obblighi formali e attestati

  • Il fascicolo del corso va conservato per almeno 10 anni dal soggetto formatore.
  • L’attestato deve contenere gli elementi minimi previsti dall’Accordo; è possibile aggiungere informazioni extra.
  • La verifica finale è sempre obbligatoria a norma dell’art. 37 DLgs 81/08. Per i percorsi formativi per i quali l’ACSR non prevede specifiche modalità di somministrazione della verifica, il soggetto formatore è responsabile dell’individuazione delle migliori modalità con cui la stessa deve avvenire.

9. Aggiornamenti e validità delle abilitazioni

  • Se non si aggiorna entro 10 anni, l’abilitazione decade e va rifatto il corso.
  • Gli aggiornamenti decorrono dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

10. Attrezzature e nuove abilitazioni

  • Formazione obbligatoria per nuove macchine (carroponte, carro raccoglifrutta, CMM, ecc.).
  • Corsi pregressi riconosciuti solo se conformi ai contenuti dell’Accordo.
  • Carroponti: nel riconoscere la formazione pregressa all’ACSR 2025 devono quindi essere presi in considerazione i singoli contenuti dei corsi di formazione già erogati e si deve dimostrare, formalmente, la loro totale conformità rispetto a quanto previsto per i contenuti dell’Accordo SR 59/2025, non rilevando la durata degli stessi.
  • Per gli escavatori, eliminata la distinzione < o > 6000 kg: ora corso unico da 10 ore.
  • Gru a bandiera: non rientra tra le attrezzature incluse nelle definizioni di cui all’allegato II dell’ACSR 59/2025 in quanto non è assimilabile né ad un carroponte né ad una gru a cavalletto. In particolare, il testo delle definizioni dell’Accordo SR 59/2025 è tratto dalle definizioni per le gru a ponte e gru a cavalletto di cui alla norma UNI EN 15011, che non ricomprende le gru a bandiera. Pertanto, la disposizione di cui all’Accordo SR si applica esclusivamente per le gru rientranti nel campo di applicazione della norma UNI EN 15011.

11. Quale è il datore di lavoro che deve formarsi

  • Generalmente nell’atto costitutivo e nello statuto di un’azienda (società di persone) si definiscono i poteri gestionali di ciascun socio, specificando chi tra di essi è individuato come datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità all’articolo 2 del D. Lgs. 81/08. In assenza di detto atto che individua tra i soci un datore di lavoro, tutti i soci che rientrano nella definizione dell’articolo 2 del D.lgs. 81/2008, hanno obbligo di frequenza dello specifico corso di formazione per datore di lavoro.

Infine il nuovo Accordo SR indica che “Durante la riunione periodica, è necessario verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e valutare l’efficacia della formazione utilizzando indicatori, criteri e strumenti definiti in fase di progettazione.”

Come centro di formazione accreditato e certificato ISO 9001:2015, C.E.D.E.S.A. s.r.l. è al tuo fianco per guidarti nel cambiamento, con corsi personalizzati, in presenza, in videoconferenza o in modalità mista.

 

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