Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, in attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668, il quadro normativo sulla gestione del rischio amianto viene profondamente aggiornato. Il decreto modifica il Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008 e introduce nuovi obblighi tecnici e organizzativi per le imprese, con entrata in vigore dal 24 gennaio 2026.

L’intervento normativo rafforza l’approccio preventivo e innalza il livello di tutela della salute dei lavoratori, con un abbassamento dei limiti di esposizione e un maggiore rigore nelle fasi di individuazione, monitoraggio e sorveglianza sanitaria.

Obiettivi del nuovo decreto

Il D.Lgs. 213/2025 mira a:

  • ridurre ulteriormente l’esposizione professionale alle fibre di amianto;
  • rafforzare l’individuazione preventiva dei materiali contenenti amianto (MCA);
  • migliorare la qualità delle misurazioni ambientali e personali;
  • armonizzare la normativa nazionale agli standard europei più recenti;
  • garantire una sorveglianza sanitaria più strutturata e continuativa.

Il decreto introduce un principio chiaro e vincolante:

  • in caso di superamento del valore limite, oppure
  • in caso di rinvenimento di materiali contenenti amianto non identificati preventivamente,

i lavori devono cessare immediatamente e possono riprendere solo dopo l’adozione di adeguate misure di sicurezza.

Riduzione del valore limite di esposizione (VLEP)

La principale novità riguarda il valore limite di esposizione professionale, che viene fissato a: 0,01 fibre/cm³ (media ponderata su 8 ore – TWA)

Il nuovo limite è significativamente più restrittivo rispetto al passato e comporta la necessità di:

  • rivedere la valutazione del rischio amianto;
  • adeguare le misure tecniche e organizzative;
  • pianificare controlli ambientali più accurati.

È inoltre prevista una fase transitoria: fino al 20 dicembre 2029 potranno essere utilizzati i metodi tradizionali di misura, mentre dal 21 dicembre 2029 entreranno in vigore metodiche più avanzate.

Un’ulteriore innovazione riguarda i metodi di analisi delle fibre:

  • fino al 20 dicembre 2029
    è consentito l’uso della microscopia ottica in contrasto di fase (PCM), secondo il metodo OMS 1997 o equivalenti;

  • dal 21 dicembre 2029
    sarà obbligatorio l’utilizzo della microscopia elettronica o di metodiche equivalenti più sensibili, in grado di rilevare anche fibre molto sottili.

Questo comporterà un adeguamento progressivo dei laboratori e dei piani di monitoraggio aziendali.

Individuazione preventiva dell’amianto prima dei lavori

Il decreto rafforza in modo sostanziale l’obbligo di verifica preventiva della presenza di amianto prima dell’esecuzione di:

  • lavori di demolizione;
  • interventi di manutenzione;
  • ristrutturazioni;
  • attività che possano comportare disturbo di materiali edilizi.

Per gli edifici costruiti prima dell’entrata in vigore della Legge 257/1992, il datore di lavoro deve:

  • acquisire informazioni dal proprietario dell’immobile;
  • consultare documentazione tecnica e registri disponibili;
  • in assenza di dati certi, procedere con ispezione ed esame da parte di personale qualificato.

In mancanza di una verifica documentata, i lavori non dovrebbero essere avviati.

Misurazioni e monitoraggi ambientali

Il D.Lgs. 213/2025 rafforza gli obblighi di misurazione della concentrazione di fibre aerodisperse, prevedendo che:

  • le misurazioni siano effettuate a intervalli regolari;
  • il campionamento sia preferibilmente personale sul lavoratore;
  • i risultati siano riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • i dati siano utilizzati per la pianificazione delle misure di prevenzione.

Cosa devono fare le aziende: azioni operative

Le imprese interessate dovrebbero procedere tempestivamente a:

  • mappare attività e lavorazioni potenzialmente esposte ad amianto;
  • aggiornare il DVR con riferimento al nuovo VLEP;
  • introdurre o aggiornare procedure di verifica preventiva MCA;
  • rivedere i piani di campionamento e monitoraggio;
  • verificare l’idoneità dei laboratori di analisi;
  • aggiornare i protocolli di sorveglianza sanitaria;
  • formare dirigenti, preposti e lavoratori sui nuovi obblighi.

Come CEDESA può supportare la tua azienda

CEDESA S.r.l. supporta le aziende nell’adeguamento al nuovo quadro normativo attraverso:

  • aggiornamento della valutazione del rischio amianto;
  • definizione di procedure operative e gestionali;
  • supporto tecnico per monitoraggi ambientali;
  • integrazione con sistemi di gestione ISO 45001;
  • formazione specialistica per figure aziendali;
  • coordinamento con il medico competente.

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