È stato pubblicato nella G.U. n. 224 del 18 settembre il D.L. del 23 luglio, n. 105 coordinato con la legge di conversione n. 126 del 16 settembre, con cui il Governo sancisce l’obbligo del green pass per tutti i lavoratori pubblici e privati.

A decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i lavoratori, anche del settore privato, saranno obbligati a possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19.

Di seguito le indicazioni per quanto riguarda i lavoratori in ambito lavorativo privato.

Gli obblighi a carico del datore di lavoro

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni, prevedendo appositi controlli, prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità operative per organizzare le verifiche, individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e effettuando le verifiche secondo le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio.

Gli obblighi a carico del lavoratore

Il lavoratore che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che si presenti senza la detta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, viene sospeso dalla prestazione lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di sospensione non percepirà retribuzione né altro compenso o emolumento. In caso di sospensione del lavoratore, si deve dare immediata comunicazione allo stesso e tale sospensione risulta efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

Se il lavoratore accede al luogo di lavoro in violando le prescrizioni viene punito con una sanzione amministrativa stabilita in euro da 600 a 1.500 e le eventuali conseguenze disciplinari, secondo gli ordinamenti di settore di riferimento.

Le imprese con meno di 15 dipendenti

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

I tamponi per ottenere la certificazione verde

In tema di tamponi, il decreto prevede l’obbligo per le farmacie, che hanno i requisiti prescritti, la somministrazione dei test antigenici rapidi ai prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. Per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione, i tamponi sono gratuiti.