La Carta di Qualificazione del Conducente o CQC è un titolo abilitativo che consente di svolgere attività di carattere professionale legata all’autotrasporto sia di merci che di persone. Importante sottolineare che la CQC non è una patente ma si aggiunge alla patente: per ottenerla, infatti, è necessario aver già conseguito l’apposito documento di guida di tipo C o D.

Merita ricordare che da settembre 2020 l’obbligo della CQC è stato esteso a qualsiasi trasporto, anche non professionale, di cose o di persone svolto da un conducente alla guida di veicoli per cui è richiesta la patente C o D.

La modifica è stata introdotta con l’entrata in vigore della direttiva 2018/645 che ha modificato il D. Lgs. 286/2005, e confermata per fare ulteriore chiarezza con la circolare del Ministero dell’Interno n. 6220 del 4 settembre 2020 . In pratica, salvo deroghe, tutti i titolari di patente superiore alla B che guidano un mezzo superiore alle 3,5 t, sia esso un veicolo merci o un veicolo per uso speciale, trasporto specifico o macchina operatrice eccezionale, devono conseguire la CQC. L’obbligo vale per i cittadini italiani ed europei e anche per i cittadini extracomunitari dipendenti presso un’azienda europea.

In breve, devono obbligatoriamente ottenere la CQC tutti i conducenti impiegati per la guida di veicoli per cui è richiesta la patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE nell’ambito di qualsiasi trasporto di cose e persone anche non professionale. Quindi per conseguire la CQC non è più necessario essere assunti come autisti, ma è sufficiente che l’attività di trasporto di cose e/o persone costituisca l’attività principale del conducente (quantificata in almeno il 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo).

Nel caso di un controllo su strada da parte delle autorità preposte, l’assolvimento dell’obbligo può essere dimostrato attraverso il possesso di una Carta di Qualificazione del Conducente, oppure mediante la presenza del codice unionale 95 apposto sulla patente di guida in possesso.

Deroghe dall’obbligo della CQC

I conducenti che guidano i seguenti veicoli sono dispensati dall’obbligo della CQC:

  • ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze di polizia; nella nuova norma sono stati aggiunti quelli relativi ai servizi di trasporto sanitario di emergenza, nonché, i veicoli messi a disposizione di tutte le istituzioni elencate (ad esempio, anche veicoli che sono immatricolati a nome di imprese di trasporto ma sono utilizzati in regime di appalto oppure oggetto di comodato o di requisizione, sempre in attività di trasporto di emergenza, soccorso, ecc. )
  • utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio
  • utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali (rispetto a prima, sono stati eliminati i fini privati. Vuol dire che una ONLUS che trasporta i suoi associati senza scopo di lucro, continua a non avere l’obbligo di cqc, mentre ad esempio un albergo che ha un autobus per trasportare i suoi ospiti, adesso ha l’obbligo di cqc)
  • che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale del conducente
    Questa deroga è uguale a quella precedente, ma il Ministero precisa che ad esempio riguarda i veicoli  immatricolati ad uso speciale, trattandosi di veicoli che per loro caratteristica non sono atti al trasporto. Tuttavia, per essere esente dagli obblighi, il conducente non deve essere stato assunto con la qualifica di autista e, in ogni caso, la guida non deve costituire la sua attività principale, ed il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari deve servire al conducente per svolgere la propria attività (ad esempio, il trasporto in conto proprio di materiale eseguito da un conducente per lo svolgimento della sua attività edilizia). Sono esclusi i trasporti in conto proprio in cui le cose trasportate non servono per lo svolgimento dell’attività del conducente, sempre che si tratti di attività non commerciale (ad esempio, il commerciante di prodotti alimentari che usa il proprio veicolo per consegnare i generi di cui commercia, adesso deve avere la CQC).
  • per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione

Sanzioni per guida senza CQC

Il conducente che guida un veicolo per cui è richiesto il possesso della CQC senza averla mai conseguita, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 409 a 1.637 euro + fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni.

La persona che ha consegnato il veicolo a conducente privo di CQC è accusato di “incauto affidamento” e deve sottostare al comma 14 dell’art. 116 (si parte da un minimo di 398 euro).

Invece nel caso di CQC non rinnovata (ricordiamo che il documento abilitativo ha una validità di 5 anni) la sanzione parte da 158 euro. Per ulteriori dettagli rimandiamo nuovamente alla circolare 6220/2020.