Il primo soccorso in ambiente di lavoro per eventi accidentali con agenti chimici richiede azioni rapide per proteggere la salute dei lavoratori.

Ogni sostanza chimica può necessitare di interventi specifici, e la normativa europea prevede che le schede dati di sicurezza (SDS) includano le misure di primo soccorso (Reg. CE 1907/2006 – REACH, art. 31 e all. II e s.m.i). E’ fondamentale che queste informazioni siano facilmente accessibili sul luogo di lavoro. Un manuale di facile consultazione per le figure della prevenzione può facilitare interventi efficaci basati sugli agenti chimici e le vie di esposizione specifiche.

Il Laboratorio di sorveglianza sanitaria e promozione della salute, del Dipartimento di medicina, epidemiologia e igiene sul lavoro e ambientale, ha voluto far confluire le attività che conduce in merito ai rischi per la salute dovuti a esposizione ad agenti chimici e alle misure di primo soccorso aziendale in questa proposta editoriale dal taglio operativo e divulgativo, realizzata in collaborazione con il Centro antiveleni di Verona, per rendere ancora più efficaci gli interventi di prevenzione in ambiente di lavoro.

Le azioni di primo soccorso da mettere in atto in caso di intossicazione da agenti chimici nei contesti lavorativi, infatti, richiedono competenza rispetto alle modalità di intervento e conoscenza delle caratteristiche di pericolosità dei prodotti, dei sintomi e segni evidenziabili e delle opportune procedure. Questo perché, paradossalmente, un’azione inappropriata o improvvisata può determinare effetti avversi ancora peggiori rispetto a quanto possibile a causa del contatto con l’agente chimico.

Si vuole dare uno strumento di facile consultazione per i datori di lavoro, gli addetti al primo soccorso aziendale e i lavoratori che possano trovarsi a dover intervenire in caso di infortunio dovuto ad agenti chimici. Seppur non rappresenta un trattato esaustivo di tutte le possibili situazioni che potrebbero verificarsi, consente di orientare le azioni opportune, in relazione alla specifica via di esposizione, come anche di tenere in considerazione esposizioni che richiedono accortezze specifiche.

L’affiancamento delle nozioni qui riportate a quanto rilevabile nelle schede dati di sicurezza dei singoli prodotti potrà supportare i soccorritori nelle loro azioni di intervento.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro è tenuto alla compilazione del modulo cartaceo di denuncia/comunicazione d’infortunio (Mod. 4 bis R.A. – Inail, scaricabile su internet) nei casi in cui la prognosi risulti superiore ai tre giorni escluso quello dell’evento traumatico, e al suo invio, esclusivamente per via telematica, all’Istituto assicuratore, entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi).

Per semplificare tale adempimento, in ottemperanza a quanto previsto del d.lgs. 151/2015, l’Inail ha realizzato un servizio online sul suo sito ufficiale per la ricerca dei certificati medici online e per favorirne il suo utilizzo ha predisposto un apposito manuale utente.

Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni venisse prolungata al quarto, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico. Nel caso, invece, si tratti di un infortunio mortale o per il quale è prevedibile il pericolo di morte con la riserva della prognosi, l’invio della denuncia deve avvenire entro 24 ore. Il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo di trasmissione del certificato medico al quale deve provvedere lo stesso sanitario certificatore che presta la prima assistenza (art. 21 del d.lgs. 151/2015).

L’invio del modulo di denuncia/comunicazione consente di assolvere contemporaneamente sia all’obbligo previsto ai fini assicurativi dall’art. 53 d.p.r. 1124/1965, sia all’obbligo previsto ai fin statistico/informativi dall’art. 18, comma 1, lettera r, d.lgs. 81/2008.

Se il datore di lavoro non provvede a denunciare all’Inail l’infortunio, il lavoratore potrà farlo recandosi presso la sede Inail competente con la copia del certificato rilasciato dal medico certificatore o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

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