È stato pubblicato nella GU n.290 del 13 dicembre 2023 il Decreto Legislativo 22 novembre 2023 n. 184 recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità ed in vigore dal 23 dicembre 2023. Nel decreto milleproroghe è stato inserito un emendamento per lo slittamento dei termini di entrata in vigore della norma a fine anno. Il termine di entrata in vigore del nuovo codice delle assicurazioni è il 31/01, mentre l’approvazione del decreto milleproroghe dovrebbe avvenire nella seconda settimana di febbraio.

Il provvedimento stabilisce l’obbligo di assicurare la generalità dei veicoli, compresi quelli che sono custoditi o circolano in aree private. Il decreto legislativo modifica, infatti, il comma 1 dell’art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209) prevedendo l’obbligatorietà dell’assicurazione RCA indipendentemente dal fatto che il veicolo si trovi in un’area pubblica o privata, sia fermo o in movimento oppure sia “utilizzato esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni” (ad es. aree aeroportuali).

L’obbligo assicurativo viene quindi correlato all’idoneità del mezzo ad essere utilizzato conformemente “alla sua funzione abituale” cioè quella di mezzo di trasporto, interessando qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circoli sul suolo ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km orari o un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km orari.

Inoltre, l’obbligo di stipula di un’assicurazione per la responsabilità civile riguarda qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con i veicoli di cui sopra, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno, nonché i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.

L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334.

Una delle questioni più controverse concerne l’applicazione di tale normativa ai muletti e ai carrelli elevatori di proprietà o a noleggio, operanti in loco o che si muovono anche per strada. Il legislatore individua l’obbligo di RCA in relazione all’utilizzo dei veicoli conformemente “alla funzione abituale” in quanto mezzo di trasporto.

In questo senso, a gennaio 2024, Confindustria ha diramato una circolare in cui spiega (rifacendosi a sentenze) che se la funzione abituale di un veicolo non è il trasporto, sarebbe esclusa l’obbligatorietà della copertura assicurativa RC. Secondo questa logica, nel caso di muletti e di carrelli elevatori la cui funzione abituale è la movimentazione e non il trasporto, dovrebbero essere esclusi dall’obbligatorietà dell’assicurazione RCA.

Sono attese note interpretative ufficiali in merito alla non obbligatorietà della copertura RCA per carrelli elevatori e muletti.