L’INAIL, con circolare n. 24 del 9 settembre 2021, a seguito di alcune incertezze manifestate dalle Strutture territoriali, ha fornito importanti chiarimenti in merito al regime sanzionatorio per la violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni prognosticati non guaribili entro 3 giorni, il cui accertamento è di competenza dell’INAIL.

I punti salienti:

  • in riferimento al termine di 2 giorni per presentare la denuncia di infortunio, il giorno iniziale da cui esso decorre è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio con specifica della data di rilascio e i giorni di prognosi. Se la scadenza cade in giorno festivo, slitta al primo giorno successivo non festivo;
  • per gli infortuni prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio (franchigie), se la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia;
  • per i casi di malattia-infortunio da COVID-19 la violazione dell’obbligo di presentazione della denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l’evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell’Inps, pertanto il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.