In data 03 marzo 2020 sono state approvate dalla Regione Veneto indicazioni operative importanti per contrastare negli ambienti di lavoro la diffusione del Coronavirus.
Il provvedimento è nato con lo scopo di dare indicazioni uniformi ai datori di lavoro, ai medici competenti e allo SPISAL.
Le indicazioni sono valide in tutto il territorio della Regione e quindi anche nelle aree dove l’infezione da Coronavirus non si è ancora manifestata.

Tra le principali indicazioni di carattere generale, segnaliamo le seguenti:

Ad eccezione del caso in cui il rischio biologico sia un rischio di natura professionale già presente in azienda, non è necessario aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi.

Il provvedimento però sottolinea l’utilità di un piano di intervento o proceduraper la gestione dei casi specifici (sotto riportati).

Il provvedimento indica le misure ritenute appropriate da adottare qualora possibile:

  • favorire modalità di lavoro a distanza;
  • evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi;
  • privilegiare riunioni e incontri da remoto o con criterio di distanza (almeno un metro di separazione tra i presenti;
  • regolare l’accesso agli spazi destinati alla ristorazioni, allo svago e adottare sempre il criterio di distanza suddetto.

Il Datore di Lavoro, in collaborazione il RSPP e il Medico Competente, individua le misure rafforzative delle norme di comportamento ordinarie e le corrette prassi igieniche che tutelano sia i lavoratori che gli utenti esterni:

  • evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
  • sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
  • disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni.
  • una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto
  • (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

Il provvedimento, inoltre, riporta indicazioni sui comportamenti da tenere a seconda del verificarsi di CASI SPECIFICI

  • non va adibito ad attività lavorativa;
  • deve essergli fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e gli si deve dare indicazione di tornare e rimanere a casa;
  • dsre contestuale informazione alle autorità competenti.
  • non va adibito ad attività lavorativa;
  • gli deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e gli si deve dare indicazione di tornare e rimanere a casa (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dello stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).

Gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali devono:

  • indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica;
  • far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.
non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine della ricostruzione di eventuali contatti.
  • il Servizio di Prevenzione e Protezione deve acquisire le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del Coronavirus disponibili attraverso i canali istituzionali al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista;
  • prima della partenza il lavoratore va informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.
disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

va riammesso e non necessita di alcuna certificazione specifica, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni continuativi, come già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Scarica la nostra circolare

Da consegnare ai lavoratori

Riportiamo qui in allegato, una circolare da condividere con i lavoratori valida come informazione in merito a quanto riportato dalla Regione Veneto e dal Ministero. Consigliamo di stamparla e consegnarla al lavoratore con sottoscrizione e/o di esporla in bacheca aziendale.

Ricordiamo infine quanto comunicato nello stesso giorno dal Garante della Privacy che precisa che il Datore di Lavoro deve astenersi dal porre in essere iniziative che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti, fra cui la raccolta, a priori e in modo sistematico e generalizzato, di informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o di altri dati rientranti nella sfera extra lavorativa del lavoratore stesso (fermo restando l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, affinché questo possa poi comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e si attenga alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati).

Regione Veneto
COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari.

Garante Privacy
Coronavirus: no a iniziative “fai da te” nella raccolta dei dati