In GU n.171 del 24.07.2023, è stato pubblicato il Decreto 16 marzo 2023 Definizione dei criteri e delle modalità per l’installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116.

I DAE sono dispositivi medici che  possono  essere  utilizzati sia in strutture sanitarie sia in qualunque altro tipo di  strutture, fisse o mobili, stabili o temporanee, da parte dei  soggetti  di  cui all’articolo 1, comma 1, della legge 3  aprile  2001,  n.  120,  come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera a),  della  legge  4  agosto 2021, n. 116.

Il Decreto 16 marzo 2023 definisce:

  • i criteri e le modalità per l’installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all’accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 (allegato A)
  • l’apposita segnaletica per l’indicazione dei defibrillatori (allegato B)

 

Si ricorda che il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico di Salute e Sicurezza, TUS) riconduce l’obbligo di gestione e assicurazione del corretto funzionamento dei DAE al datore di lavoro, ma si deve individuare un soggetto responsabile del corretto funzionamento del DAE e dell’informazione all’utenza, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116.

Cosa fa il responsabile dei defibrillatori automatici?

Ai fini della gestione e del corretto funzionamento  dei  DAE, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento del DAE  e  dell’informazione all’utenza, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116, il quale come previsto dal Decreto 16 marzo 2023 deve assicurare:

  1. la  presenza  di  apposita  segnaletica;
  2. la  verifica  dello  stato  di   buon   funzionamento   dei defibrillatori, che prevede  l’istituzione  di  un  registro  su  cui annotare  periodicamente,  con  frequenza  minima  di  una  volta   a settimana, lo stato attivo del defibrillatore, della batteria e delle piastre. E’ auspicabile  l’utilizzo  di  DAE  di  nuova  generazione provvisti di connettività Wi-Fi/SIM  integrata,  che  consentano  la gestione  del  dispositivo  da  remoto   mediante   il   sistema   di telecontrollo, monitorando costantemente, con avvisi automatici,  il risultato  degli  autotest,  la  scadenza  delle  batterie  e   degli elettrodi. Ove non provvisti di un sistema di connettività integrata e certificata, i DAE devono essere dotati di sistemi di connessione di  terze  parti  conformi,  in  termini  di  sicurezza  elettrica  e compatibilita’    elettromagnetica,     con     altri     dispositivi elettromedicali e con i defibrillatori medesimi.

Dove posizionare la segnaletica

Nell’allegato B del Decreto si chiede al responsabile di garantire:

  • la presenza di segnaletica posizionata all’ingresso dell’edificio con indicazione del luogo di posizionamento del DAE;
  •  la presenza di segnaletica nelle immediate vicinanze del dispositivo, il quale deve essere posizionato in luoghi visibili ed accessibili a tutti gli utenti della struttura, preferibilmente in apposita teca o su staffa di supporto, con il divieto di posizionarlo in luoghi dove non sia visibile (ripostigli, stanze non aperte al pubblico) e di applicare chiusure di sicurezza.