In data 4 febbraio 2026, l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) ha aggiornato l’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC – Candidate List) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Con questo aggiornamento, l’elenco delle sostanze candidate raggiunge 253 voci, includendo singole sostanze e gruppi di sostanze chimiche che possono comportare rischi significativi per la salute umana e per l’ambiente.
Le imprese che producono, importano o utilizzano tali sostanze, nonché i fornitori di articoli che le contengono, sono soggette a precisi obblighi giuridici in materia di comunicazione, gestione del rischio e trasparenza lungo la catena di approvvigionamento.
Nuove sostanze inserite nella Candidate List (04.02.2026)
Con l’aggiornamento del 4 febbraio 2026, l’ECHA ha inserito due nuove sostanze nell’elenco delle SVHC:
1. n-Esano
- Numero CE: 203-777-6
- Numero CAS: 110-54-3
- Motivo dell’inclusione: Tossicità specifica per organi bersaglio a seguito di esposizione ripetuta
(articolo 57, lettera f – salute umana) - Esempi di utilizzo: formulazione chimica, lavorazione dei polimeri, rivestimenti, agenti di pulizia
2. 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]difenolo e suoi sali
- Motivo dell’inclusione: Tossico per la riproduzione
(articolo 57, lettera c – REACH) - Esempi di utilizzo: regolatore di processo, agente reticolante
Significato dell’inclusione nella Candidate List
L’inserimento di una sostanza nella Candidate List SVHC non equivale a un divieto immediato di utilizzo, ma rappresenta un passaggio formale verso una possibile futura autorizzazione ai sensi del REACH. Se una sostanza viene successivamente inclusa nell’Allegato XIV (Autorizzazione), essa potrà essere utilizzata solo previa autorizzazione specifica concessa dalla Commissione Europea.
L’inclusione di una sostanza nella Candidate List comporta obblighi giuridici immediati per le imprese che la producono, la importano o la utilizzano, sia come tale, in miscela o contenuta in articoli.
Comunicazione lungo la catena di approvvigionamento
Se un articolo contiene una sostanza SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% p/p, il fornitore deve:
- fornire ai clienti professionali informazioni sufficienti per consentire un uso sicuro dell’articolo;
- rendere disponibili, su richiesta, le stesse informazioni ai consumatori entro 45 giorni.
I produttori e importatori di articoli devono notificare all’ECHA la presenza di una sostanza SVHC se:
- la concentrazione supera lo 0,1% p/p;
- la sostanza è presente in quantitativi complessivi superiori a 1 tonnellata/anno;
- l’esposizione non può essere esclusa.
La notifica deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di inclusione, quindi entro il 4 agosto 2026.
Aggiornamento delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS)
I fornitori di sostanze o miscele contenenti una SVHC devono:
- aggiornare la Scheda di Dati di Sicurezza;
- includere informazioni coerenti con la nuova classificazione e con lo stato SVHC della sostanza.
Obblighi SCIP e gestione rifiuti
Ai sensi della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, come modificata, e del REACH:
- le imprese devono notificare all’ECHA, tramite il database SCIP, gli articoli contenenti SVHC in concentrazione >0,1% p/p;
- le informazioni confluiscono nella banca dati europea delle sostanze pericolose nei prodotti, a supporto della gestione sicura dei rifiuti e dell’economia circolare.
Cosa fare?
Alla luce dell’aggiornamento della Candidate List del 4 febbraio 2026, le imprese dovrebbero:
- verificare la presenza delle nuove SVHC nelle proprie sostanze, miscele e articoli;
- aggiornare SDS, comunicazioni ai clienti e documentazione tecnica;
- valutare obblighi di notifica SCIP;
- analizzare possibili alternative tecniche e strategie di sostituzione;
- monitorare l’evoluzione normativa verso una possibile autorizzazione futura.
Come CEDESA può supportare la tua azienda
CEDESA S.r.l. supporta le aziende in ambito REACH e CLP attraverso:
- verifica della presenza di SVHC in sostanze, miscele e articoli;
- aggiornamento Schede di Dati di Sicurezza;
- valutazione e gestione degli obblighi di comunicazione e notifica SCIP;
- supporto tecnico-normativo per audit e controlli;
- consulenza strategica per la sostituzione delle sostanze SVHC.
Contattaci per una valutazione dedicata:
info@cedesasrl.com
www.cedesasrl.com