Nell’ambito della regolamentazione europea sulle sostanze chimiche, il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) gioca un ruolo fondamentale nella tutela della salute umana e dell’ambiente. In particolare, il suo Allegato XVII elenca le sostanze – o loro componenti – il cui uso, fabbricazione o immissione sul mercato è soggetto a restrizioni specifiche.

L’ultimo aggiornamento introduce modifiche significative che richiedono attenzione e adeguamenti nelle pratiche operative.

Cosa prevede l’Allegato XVII.

L’Allegato XVII impone che una sostanza (o una miscela o un articolo contenente tale sostanza) non possa essere fabbricata, immessa sul mercato o usata, se non rispetta le condizioni specifiche di restrizione previste, per proteggere la salute umana e l’ambiente.

Alcuni punti chiave:

  • Le restrizioni possono riguardare limiti di concentrazione, divieti di utilizzo in determinati contesti, obblighi di etichettatura aggiuntiva o requisiti formativi.
  • Le restrizioni si applicano anche ai componenti di miscele o agli articoli che contengono la sostanza, non solo alla sostanza pura.
  • In molti casi sono previste eccezioni o deroga, ad esempio per attività di ricerca e sviluppo.
  • Le modifiche più recenti riguardano soprattutto le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS), diisocianati, formaldeide e altre sostanze mutagene, cancerogene o tossiche per la riproduzione (CMR).

Novità 2025 / Aspetti critici da monitorare.

Tra le modifiche introdotte nell’ultimo aggiornamento, alcune richiedono particolare attenzione:

  • Il Regolamento (UE) 2025/1988, entrato in vigore il 23 ottobre 2025, disciplina nuove restrizioni per sostanze PFAS nelle schiume antincendio.
  • È stato introdotto l’obbligo che l’uso di diisocianati per uso professionale o industriale sia consentito solo se gli utilizzatori hanno ricevuto una formazione adeguata sul loro uso sicuro, a partire dal 24 agosto 2023.
  • Per la formaldeide e le sostanze che ne rilasciano, è previsto un divieto progressivo in articoli se la concentrazione rilasciata supera limiti specifici, con scadenze come il 6 agosto 2026.
  • È regolamentato anche l’uso di microparticelle di polimeri sintetici e dell’acido perfluoroesanoico (PFHxA), con soglie rigorose e scadenze per la conformità.

Questi cambiamenti comportano impatti operativi per chi produce, importa o utilizza prodotti chimici: è necessario riesaminare formule, processi produttivi, supply chain e adeguare la documentazione (schede di dati di sicurezza, etichette, dichiarazioni di conformità).

Implicazioni per le imprese e strategie consigliate.

  1. Mappatura delle sostanze utilizzate: Effettuare un inventario aggiornato delle sostanze chimiche impiegate (o presenti nelle miscele / articoli acquistati), verificando se rientrano nell’Allegato XVII e in quali condizioni.
  2. Analisi del ciclo di vita dei prodotti: Valutare, per ogni fase — dalla materia prima al prodotto finito — i rischi di non conformità e le possibili alternative meno restrittive.
  3. Adeguare la documentazione tecnica: Verificare che le schede di sicurezza (SDS) contengano le informazioni richieste, che le etichette riportino le diciture aggiuntive obbligatorie e che le condizioni di utilizzo siano conformi alle restrizioni.
  4. Formazione del personale: In particolare per l’uso di sostanze come i diisocianati, è obbligatorio che gli operatori ricevano una formazione certificata in materia di salute, sicurezza e gestione del rischio.
  5. Monitoraggio normativo costante: Poiché l’Allegato XVII è frequentemente aggiornato (con regolamenti e rettifiche), è fondamentale restare informati e, dove necessario, adeguare tempestivamente procedure e prodotti.

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