La Regione del Veneto ha pubblicato un documento di FAQ relativo all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. Atti n. 59/CSR, riguardante la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.

Il documento fornisce chiarimenti interpretativi su diversi aspetti applicativi dell’Accordo, con l’obiettivo di rispondere alle principali criticità emerse nella prima fase di applicazione. La Regione precisa che tali indicazioni devono considerarsi cedevoli rispetto a eventuali successivi chiarimenti nazionali.

Le FAQ affrontano temi di interesse operativo per aziende, consulenti, soggetti formatori e figure della prevenzione, tra cui attestati, formazione dei lavoratori, formazione dei neoassunti, dirigenti, datori di lavoro, preposti, RSPP/ASPP, CSP/CSE, ambienti confinati, attrezzature di lavoro e aspetti metodologici relativi alla progettazione ed erogazione dei corsi.

Tra i chiarimenti più rilevanti emerge che la formazione dei lavoratori neoassunti non può più essere completata entro i primi 60 giorni dall’assunzione: il lavoratore deve essere formato prima di essere adibito alla mansione e prima dell’esposizione ai relativi rischi. La formazione generale mantiene valore di credito formativo permanente, mentre la formazione specifica deve essere valutata in relazione ai rischi effettivi individuati nel DVR.

Il documento conferma inoltre l’importanza della corretta verifica della formazione pregressa. In caso di nuova assunzione, il datore di lavoro deve valutare il fabbisogno formativo del lavoratore in funzione della mansione e dei rischi presenti. La formazione già svolta può essere riconosciuta solo se coerente con i rischi aziendali e con i contenuti richiesti.

Particolare attenzione viene riservata anche alla formazione dei preposti. Le FAQ chiariscono le tempistiche di aggiornamento biennale e il regime transitorio previsto per i preposti formati secondo la precedente disciplina. Per i preposti formati prima del 23 maggio 2023, l’aggiornamento deve essere concluso entro il 24 maggio 2026; per quelli formati dal 24 maggio 2023 al 23 maggio 2025, l’aggiornamento dovrà essere concluso entro il 24 maggio 2027.

Ulteriori indicazioni riguardano il modulo “cantieri” per datori di lavoro e dirigenti dell’impresa affidataria, la validità della formazione pregressa per ambienti confinati, i requisiti dei docenti per corsi pratici su attrezzature e spazi confinati, l’aggiornamento di RSPP/ASPP e coordinatori CSP/CSE, nonché l’utilizzo della videoconferenza sincrona, equiparata alla presenza fisica nei casi previsti dall’Accordo.

Le aziende sono quindi chiamate a verificare con attenzione il proprio sistema formativo interno, aggiornando lo scadenziario della formazione, controllando gli attestati disponibili, valutando eventuali crediti formativi e programmando gli aggiornamenti necessari.

Supporto C.E.D.E.S.A. S.r.l.

C.E.D.E.S.A. S.r.l. supporta le aziende nella verifica della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza, nell’analisi degli attestati pregressi, nell’individuazione dei fabbisogni formativi, nella pianificazione degli aggiornamenti e nell’organizzazione di corsi conformi al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 e alle indicazioni applicative regionali.

Per maggiori informazioni, contatta CEDESA S.r.l. allo 049757262.

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