Con la modifica del comma 14 dell’art. 37, ad opera dell’art. 5, comma 1, lett. d) n. 2 del Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159, si sostituisce il riferimento al libretto formativo del cittadino con i riferimenti al fascicolo elettronico del lavoratore , al fine di integrare i dati nel SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa).
Dal 1° gennaio 2026 (data di entrata in vigore della Legge 29 dicembre 2025 n. 198 / Conv. Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159), il FEL costituisce l’unico documento con valore legale per attestare competenze e formazione, nel quale devono essere registrate le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione.
Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore prevede:

  • dati anagrafici e storico lavorativo: tutti i rapporti di lavoro passati e presenti;
  • formazione e addestramento: elenco completo degli attestai di formazione;
  • idoneità sanitaria: le risultanze della sorveglianza sanitaria effettuate dal medico competente;
  • patente e crediti: integrazione diretta tra fascicolo del lavoratore e sistemi di qualificazione professionale per il settore cantieri.

L’introduzione del FEL risponde all’esigenza di centralizzare e digitalizzare le informazioni relative alle competenze e alla formazione, garantendo tracciabilità e valore legale dei dati, supportando le aziende nella gestione degli obblighi formativi e consentendo agli organi di vigilanza un controllo più efficace e immediato, anche in relazione ai sistemi di qualificazione professionale come la patente a crediti.

OPERATIVITÀ E FASE DI TRANSIZIONE

Il sistema entrato in vigore da gennaio 2026 vede il 30 giugno 2026 come la data limite per le aziende per verificare che la formazione pregressa sia stata migrata correttamente. Il Fascicolo Elettronico del Lavoratore (FEL) risiede tecnicamente all’interno della Piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). L’unico indirizzo ufficiale per interagire con i dati è il portale dei servizi del Ministero del Lavoro: servizi.lavoro.gov.it.
L’accesso per tutte le categorie avviene esclusivamente tramite identità digitale (SPID o CIE) grazie a un accesso profilato per ruolo:

  • Lavoratore: Può consultare liberamente il proprio “passaporto formativo” effettuando il login con le credenziali digitali personali.
  • Datore di Lavoro: Accede all’area riservata ministeriale per visionare i dati dei dipendenti in organico, previa configurazione dei profili di amministrazione o deleghe.
  • Organi di Vigilanza (INL, ASL): Dispongono di un accesso immediato per monitorare la regolarità della formazione durante le attività ispettive

COSA FARE?

Per le aziende che ancora non sono iscritte al sistema è necessario procedere associando alla propria utenza di datore di lavoro quella dell’azienda e caricare gli attestati di formazione dei lavoratori secondo le modalità previste dal sistema. Sicuramente durante questa fase è opportuno verificare la regolarità della formazione del personale in modo da garantire la formazione nei tempi e modi previsti e relativo aggiornamento formativo.

 

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