Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso ottobre, il DM 02/09/21 stabilisce i nuovi “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″ rinnovando quindi lo storico DM 10/03/98.
A complemento di quanto stabilito del nuovo DM, i Vigili del Fuoco hanno diramato i primi chiarimenti riportati nella circolare n. 15472 del 19 ottobre 2021.
Il DM 02/09/21 non abroga il vecchio DM 10/03/98 ma solo alcuni articoli e allegati corrispondenti, in particolare saranno abrogati:
- l’art. 3, comma 1, lettera f), relativo alla informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori;
- l’art. 5 che tratta la “Gestione dell’emergenza in caso di incendio”;
- l’art. 6 che tratta la “Designazione degli addetti antincendio”;
- l’art. 7 che tratta la “Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza”.
Di seguito le principali novità del DM 02/09/21 che entrerà in vigore il 04/10/2022.
Il piano di emergenza
L’articolo 2 regola l’obbligo per il datore di lavoro di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza in funzione dei fattori di rischio di incendio presenti presso la propria attività, specificando l’obbligo di predisporre un piano di emergenza nei seguenti casi:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 01/08/11.
I contenuti del piano di emergenza sono esplicitati nell’allegato II che prevende, tra le altre cose, che siano riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze.
La formazione di tutti i lavoratori
L’articolo 3 e l’allegato I danno indicazioni sull’informazione e sulla formazione antincendio di tutti i lavoratori da parte del datore di lavoro, in conformità agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008.
La formazione degli addetti antincendio
- Introduzione dell’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale della formazione deli addetti antincendio;
- svolgimento della prova pratica di estinzione anche nei corsi di formazione antincendio rischio basso.
Vengono aggiornati i programmi di corsi di formazione e aggiornamento per gli addetti antincendio e vengono confermate le ore di formazione come già previste dal vecchio DM 10/03/98:
- Corso di formazione tipo “1-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 4 ore
- Corso di formazione tipo “2-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 8 ore
- Corso di formazione tipo “3-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 16 ore
- Corso di aggiornamento tipo “1-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 2 ore
- Corso di aggiornamento tipo “2-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 5 ore
- Corso di aggiornamento tipo “3-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 8 ore
Viene specificato che le attività di formazione e di aggiornamento per gli addetti antincendio possono essere svolte in videoconferenza, esclusivamente per i contenuti di carattere teorico.
I corsi di formazione per addetti antincendio, già programmati con i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 4 aprile 2022.
Se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto – 5/10/22 – il corso di formazione per addetti antincendio ai sensi del D.M. 10/9/98 o l’ultima attività di aggiornamento sono state svolte da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro il 5/10/23.
I docenti dei corsi antincendio
Il D.M. 10/3/98 non precisava alcun requisito per i docenti dei corsi di formazione per addetti antincendio
Ora all’’art. 6 del D.M. 2 settembre 2021 vengono stabilite precise indicazioni sulle conoscenze, competenze e caratteristiche dei formatori.
Per svolgere la parte teorica e la parte pratica dei corsi di formazione ed aggiornamento il docente deve avere, oltre al diploma di scuola media secondaria, almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno 90 ore come docente formatore antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 26 -bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del D.M. 2/9/21;
- essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di tipo C erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche (si veda il paragrafo successivo per approfondire i corsi per docenti antincendio);
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.