Dal 7 aprile 2026 è entrata in vigore la Legge 11 marzo 2026, n. 34, che introduce una novità molto importante in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con effetti diretti sulle aziende che utilizzano il lavoro agile (smartworking).

L’intervento normativo riguarda in particolare il decreto legislativo 81/2008 e chiarisce in modo più netto come devono essere gestiti gli obblighi di prevenzione quando la prestazione lavorativa viene svolta all’esterno dei locali aziendali, in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. La nuova disciplina assume quindi un rilievo concreto per tutte le organizzazioni che applicano forme di smart working, anche in modo non continuativo.

Con l’articolo 11 della legge 34/2026 è stato inserito nel Testo Unico Sicurezza il nuovo articolo 3, comma 7-bis. La disposizione stabilisce che, per l’attività prestata in modalità di lavoro agile, il datore di lavoro deve garantire tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con questa modalità di esecuzione del rapporto, con particolare riferimento anche all’utilizzo dei videoterminali.

Sul piano operativo, la misura centrale è la consegna di una informativa scritta, da trasmettere al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale. L’informativa deve individuare i rischi generali e i rischi specifici connessi al lavoro agile. Non si tratta, quindi, di un adempimento meramente formale, ma di uno strumento prevenzionistico che deve essere costruito in modo coerente con le attività effettivamente svolte, con l’organizzazione aziendale e con i rischi tipici della prestazione resa da remoto.

Per le imprese, questo significa che non è più sufficiente richiamare genericamente il lavoro agile nell’accordo individuale o in una policy interna. Occorre predisporre un documento chiaro, aggiornato e tracciabile, che affronti almeno i principali profili di rischio collegati alla prestazione esterna: uso corretto di pc e altri dispositivi, postura e videoterminali, organizzazione della postazione di lavoro, pause, connessione elettrica, uso appropriato degli strumenti aziendali, tutela dei dati, nonché collaborazione del lavoratore nell’attuazione delle misure di prevenzione. La stessa norma richiama infatti espressamente il dovere del lavoratore di cooperare con il datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione fuori dai locali aziendali.

Dal punto di vista applicativo, le aziende dovrebbero attivarsi immediatamente per verificare se dispongono già di un’informativa specifica per il lavoro agile, se il documento risulta aggiornato ai contenuti oggi richiesti dalla norma e se la consegna è stata effettuata correttamente sia al lavoratore sia al RLS. È opportuno inoltre verificare la coerenza dell’informativa con il DVR, con eventuali procedure interne sullo smart working e con l’effettivo utilizzo di strumenti informatici e videoterminali da parte del personale. L’entrata in vigore odierna rende infatti il tema immediatamente operativo.

La novità normativa conferma una tendenza ormai chiara: il lavoro agile non è più trattato come una modalità eccezionale o semplificata, ma come una forma ordinaria di esecuzione della prestazione che richiede regole precise anche sul versante della salute e sicurezza. Per le imprese, l’adeguamento non deve essere letto solo come un obbligo formale, ma come un’occasione per strutturare meglio la gestione del lavoro da remoto, ridurre i rischi e dimostrare un presidio effettivo degli adempimenti prevenzionistici.

SANZIONI

L’aspetto più rilevante della riforma è però quello sanzionatorio. La legge 34/2026 ha modificato anche l’articolo 55 del d.lgs. 81/2008, inserendo espressamente la violazione dell’obbligo informativo relativo al nuovo comma 7-bis tra le ipotesi sanzionate penalmente. In caso di mancata consegna dell’informativa, il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi oppure con l’ammenda da 1.708,61 euro a 7.403,96 euro. Si tratta quindi di un passaggio molto significativo, perché trasforma un obbligo spesso considerato secondario in un adempimento da presidiare con attenzione, sia sotto il profilo documentale sia sotto quello organizzativo.

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