Arrivano i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in merito agli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il riferimento è alle novità dell’art. 37 del DLgs n. 81/2008, così come modificato dall’art. 13 DL n. 146/2021.

L’INL ha infatti pubblicato il 16 febbraio la circolare 1/2022 riguardante i nuovi adempimenti a carico del datore di lavoro, di dirigenti e preposti. In particolare, ora l’art.37 prevede che il datore di lavoro debba ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo un accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 30 giugno 2022. Tale accordo sarà fondamentale perché dovrà individuare:

  • durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Per quanto riguarda gli obblighi formativi di preposti, la nuova formulazione dell’art.37 prevede ora che anche queste figure ricevano un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi, con attività formative da svolgersi interamente in presenza.

In attesa delle nuove regole stabilite dalla Conferenza entro il 30.06.2022– specifica l’Ispettorato – “dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021”.

Obbligo di addestramento

Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento. Il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l’addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

I chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro confermano che si tratta di contenuti obbligatori che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.

Ne consegue, esplicita la circolare, che “la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione”

Consulta la circolare INL al seguente link.