Nota prot. n. 724 del 30 ottobre 2023 – Articolo 306 comma 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008 D.D. n. 111/2023 della DG per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Indicazioni per l’applicazione delle disposizioni.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G. per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con il D.D. n. 111 emanato lo scorso 20 settembre ha proceduto alla rivalutazione degli importi delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, in applicazione di quanto previsto dall’art. 306, comma 4 -bis, del medesimo d.lgs. n. 81/2008.

Lo stesso Decreto Direttoriale n. 111 tiene conto del chiarimento fornito dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 0002575 del 16/03/2022, per cui, a seguito dell’istituzione della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, tale funzione di aggiornamento passa alla competenza di quest’ultima Direzione ministeriale.

 

La rivalutazione applicata è della misura del 15,9%.

L’attuale incremento del 15,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 già aumentati del 10% per effetto della legge n. 145/2018, art. 1, comma 445, lettera d), n. 2).

 

Acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si evidenzia che, in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più rigidi, che riguarda sia le violazioni punite penalmente sia quelle punite in via amministrativa, la rivalutazione di cui al D.D. n. 111 trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre u.s. (art. 25, comma 2, Cost; v. anche art. 2 c.p. e art. 1, L. n. 689/1981).

Va altresì osservato che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (cfr. la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro 314/2018, diffusa in occasione della precedente rivalutazione).

 

Di seguito l’art. 306 così riformulato.

4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data.

Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.

A tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio