Il nuovo Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, noto come PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation, introduce un quadro normativo europeo uniforme per la progettazione, la produzione, l’immissione sul mercato, l’etichettatura, il riutilizzo, il riciclo e la gestione a fine vita degli imballaggi.

Il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 gennaio 2025, è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applicherà, in via generale, a decorrere dal 12 agosto 2026.

A differenza della precedente Direttiva 94/62/CE, il PPWR è un regolamento europeo direttamente applicabile negli Stati membri. L’obiettivo è armonizzare le regole sugli imballaggi in tutta l’Unione europea, riducendo le differenze nazionali e rafforzando il mercato unico degli imballaggi.

Finalità del PPWR

Il PPWR nasce per ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi, prevenire la produzione di rifiuti, favorire il riutilizzo, migliorare la riciclabilità e incrementare l’impiego di materiali riciclati.

Il regolamento interviene sull’intero ciclo di vita dell’imballaggio: dalla progettazione alla scelta dei materiali, dalla riduzione del peso e del volume fino alla raccolta, al riciclo e alla gestione finale del rifiuto.

Le nuove disposizioni riguardano tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione europea, indipendentemente dal materiale utilizzato e dal settore di destinazione: alimentare, cosmetico, farmaceutico, industriale, commerciale, e-commerce, trasporto, logistica e vendita al dettaglio.

Chi è interessato?

Il PPWR coinvolge tutti gli operatori economici della filiera degli imballaggi e dei prodotti imballati.

Sono interessati, tra gli altri:

  • fabbricanti di imballaggi;
  • aziende che confezionano prodotti;
  • utilizzatori di imballaggi primari, secondari e terziari;
  • importatori;
  • distributori;
  • operatori e-commerce;
  • aziende che immettono sul mercato prodotti con proprio marchio;
  • operatori della logistica e del trasporto;
  • soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti di imballaggio.

In concreto, ogni azienda che acquista, utilizza, importa, distribuisce o immette sul mercato prodotti imballati dovrà verificare la conformità degli imballaggi utilizzati e la documentazione ricevuta dai propri fornitori.

Cosa prevede?

Il PPWR introduce requisiti più stringenti in materia di sostenibilità, sicurezza e conformità degli imballaggi.

Tra gli aspetti principali rientrano:

  • progettazione degli imballaggi secondo criteri di riciclabilità;
  • riduzione del peso e del volume al minimo necessario;
  • limitazione degli imballaggi superflui e degli spazi vuoti eccessivi;
  • verifica delle sostanze presenti negli imballaggi;
  • restrizioni per determinate sostanze pericolose;
  • requisiti specifici per gli imballaggi riutilizzabili;
  • obiettivi di contenuto minimo di materiale riciclato per determinati imballaggi in plastica;
  • requisiti armonizzati di etichettatura;
  • obblighi documentali e dichiarazione di conformità UE;
  • rafforzamento della responsabilità estesa del produttore;
  • limitazioni o divieti per specifici formati di imballaggio monouso.

Particolare attenzione dovrà essere posta agli imballaggi in plastica, agli imballaggi destinati al contatto con alimenti, agli imballaggi compositi o accoppiati, agli imballaggi da trasporto e agli imballaggi utilizzati per e-commerce e logistica.

Uno degli elementi centrali del PPWR è la dichiarazione di conformità UE dell’imballaggio.

Il fabbricante dovrà dimostrare che l’imballaggio è conforme ai requisiti applicabili del regolamento, con riferimento, tra gli altri, a composizione, sostanze contenute, riciclabilità, contenuto di materiale riciclato, compostabilità ove applicabile, minimizzazione, riutilizzabilità ed etichettatura.

Gli importatori e gli altri operatori della filiera dovranno verificare la disponibilità della documentazione necessaria e assicurarsi che gli imballaggi immessi sul mercato siano conformi. Le aziende che commercializzano prodotti imballati con il proprio nome o marchio dovranno valutare con attenzione il proprio ruolo nella filiera, poiché in determinate condizioni possono assumere obblighi specifici connessi alla conformità dell’imballaggio.

Il PPWR non riguarda solo l’imballaggio primario a diretto contatto con il prodotto, ma anche imballaggi secondari, imballaggi da trasporto, cartoni di spedizione, film, materiali di riempimento, separatori, angolari, protezioni antiurto, cuscini d’aria, materiali espansi e soluzioni utilizzate nella logistica.

Le aziende dovranno quindi verificare anche gli imballaggi utilizzati per movimentazione, magazzino, spedizione e consegna dei prodotti.

Un aspetto rilevante sarà la riduzione del peso e del volume dell’imballaggio al minimo necessario, evitando soluzioni sovradimensionate e spazi vuoti eccessivi.

Prossime tappe

12 agosto 2026
Data generale di applicazione del PPWR. Da questa data gli operatori economici dovranno applicare le nuove disposizioni, salvo specifiche decorrenze differite previste dal regolamento.

12 agosto 2028
Avvio progressivo dei nuovi obblighi relativi all’etichettatura armonizzata degli imballaggi, secondo quanto previsto dal regolamento e dai successivi atti attuativi.

1 gennaio 2029
Decorrenza prevista per l’istituzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione per determinate bottiglie in plastica monouso e contenitori metallici monouso per bevande, salvo le condizioni di deroga previste.

1 gennaio 2030
Scadenza centrale per numerose misure strutturali: requisiti di riciclabilità degli imballaggi, contenuto minimo di materiale riciclato per determinati imballaggi in plastica, limitazioni per specifici formati di imballaggio e ulteriori obblighi di minimizzazione.

1 gennaio 2035
Rafforzamento dei requisiti di riciclabilità, con riferimento alla riciclabilità effettiva su scala industriale.

1 gennaio 2038
Ulteriore innalzamento dei livelli prestazionali richiesti per la riciclabilità degli imballaggi.

2040
Obiettivi di lungo periodo relativi a riduzione dei rifiuti di imballaggio, riutilizzo e contenuto di materiale riciclato.

Cosa devono fare le aziende

In vista della piena applicazione del PPWR, le imprese dovrebbero avviare una verifica strutturata degli imballaggi utilizzati e immessi sul mercato. La data del 12 agosto 2026 è ravvicinata e molte attività richiedono tempi tecnici di preparazione.

Le attività consigliate sono:

  • mappare tutte le tipologie di imballaggio utilizzate, distinguendo tra imballaggi primari, secondari, terziari, da trasporto, commerciali ed e-commerce;
  • identificare materiali, componenti, accoppiati, coating, inchiostri, adesivi, trattamenti superficiali e accessori dell’imballaggio;
  • verificare la presenza di sostanze soggette a restrizione o di particolare attenzione;
  • richiedere ai fornitori documentazione aggiornata sulla composizione e sulla conformità degli imballaggi;
  • verificare riciclabilità, riutilizzabilità, compostabilità ove applicabile e contenuto di materiale riciclato;
  • valutare la possibilità di ridurre peso, volume e spazi vuoti;
  • verificare gli imballaggi da trasporto e spedizione, inclusi cartoni, film, materiali di riempimento e protezioni antiurto;
  • aggiornare le specifiche di acquisto degli imballaggi;
  • predisporre o richiedere le dichiarazioni di conformità UE;
  • organizzare un sistema documentale interno per la raccolta, l’aggiornamento e la conservazione delle evidenze tecniche.

Il PPWR non deve essere gestito solo come un adempimento ambientale, ma come un requisito di conformità di prodotto e di filiera. La corretta gestione degli imballaggi diventerà sempre più rilevante nei rapporti tra clienti, fornitori, importatori, distributori e autorità di controllo.

Il supporto di CEDESA S.r.l.

C.E.D.E.S.A. S.r.l. supporta le aziende nella valutazione degli obblighi applicabili, nella mappatura degli imballaggi utilizzati, nella verifica dei ruoli di filiera, nella richiesta documentale ai fornitori, nel controllo delle dichiarazioni di conformità e nella predisposizione di una documentazione tecnica coerente con i requisiti del PPWR.