La Conferenza delle Regioni e delle Pubbliche Amministrazioni ha approvato in data 19 giugno 2025 le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, fornendo indicazioni necessarie per prevenire il rischio di stress da caldo e da radiazione solare e per dare indicazioni ai datori di lavoro e a tutti gli operatori coinvolti nella prevenzione.
L’aumento della temperatura può avere un impatto significativo sui luoghi di lavoro. Lavorare in condizioni di calore estremo comporta un aumentato rischio di patologie da calore, può accrescere il rischio di infortuni dovuti alla stanchezza e alla mancanza di concentrazione, può incidere sui livelli di produttività. Inoltre, le temperature elevate possono avere un impatto su alcuni materiali e attrezzature, o su sostanze chimiche presenti nell’ambiente di lavoro.
L’informazione e la prevenzione sono i primi interventi per limitare al massimo le conseguenze negative delle temperature estreme negli ambienti di lavoro. Ulteriori interventi a tutela dei lavoratori devono tenere in considerazione gli orari, le mansioni, il luogo di lavoro e le caratteristiche del singolo lavoratore.
Secondo il documento, i comparti più esposti al rischio di colpo di calore sono quelli che comportano lavorazioni non occasionali all’aperto o in ambienti molto caldi. Tra questi: edilizia (civile, stradale, cantieri industriali); estrattivo; agricoltura e manutenzione del verde; comparto marittimo e balneare; manifatturiero con processi a caldo (fonderie, pressofusioni, vetrerie, ecc.). Per questi settori è raccomandata una valutazione dei rischi dettagliata, con adozione di misure personalizzate e adattabili.
Un rischio in crescita per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
L’aumento delle temperature, aggravato dal cambiamento climatico, ha un impatto diretto sulla salute e sicurezza dei lavoratori, soprattutto nei contesti esposti al sole o privi di adeguato raffrescamento. Le alte temperature possono generare:
- patologie da calore (colpi di calore, disidratazione, collassi);
- riduzione della vigilanza e della concentrazione, con aumento del rischio infortuni;
- diminuzione della produttività;
- degrado di materiali, impianti e sostanze chimiche in uso in ambienti critici.
Le linee guida precisano che la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 81/2008 deve includere microclima e radiazione solare, prevedendo misure organizzative, tecniche e individuali calibrate sulle specificità di ogni luogo di lavoro.
Misure di prevenzione da adottare
L’informazione e la formazione dei lavoratori rappresentano la prima linea difensiva contro gli effetti del caldo. Tuttavia, è necessario agire su più livelli, tenendo conto di:
- orari di lavoro: valutare turni anticipati o posticipati per evitare le ore più calde;
- mansioni e sforzo fisico richiesto;
- ubicazione del lavoro (all’aperto o indoor non climatizzato);
- caratteristiche del lavoratore, con attenzione ai soggetti fragili.
In particolare, è opportuno:
- predisporre sistemi di ombreggiamento e ventilazione nei luoghi di lavoro;
- assicurare la disponibilità di acqua potabile fresca e, se indicato dal medico competente, integratori salini;
- pianificare pause regolari in aree climatizzate o ombreggiate;
- fornire DPI adeguati (abbigliamento traspirante, copricapo, occhiali da sole, creme protettive);
- attivare la sorveglianza sanitaria mirata, in particolare per soggetti vulnerabili.
È’ importante mettere a disposizione distributori di acqua potabile da bere a temperatura ambiente e fresca, e degli integratori salini tenendo conto delle indicazioni del medico competente aziendale, e favorire adeguata ventilazione ed aerazione.
Numero utile: 1500
Dal 23 giugno e fino a metà settembre, il Ministero della Salute, in collaborazione con l’Inail, ha riattivato il numero di pubblica utilità 1500, per la prevenzione degli effetti negativi del caldo sulla salute, fornendo informazioni su come affrontare il caldo e sui comportamenti corretti da adottare nei luoghi di lavoro.
Cassa integrazione oltre i 35°C
In caso di temperature superiori a 35°C (anche percepiti), è inoltre possibile accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) con causale “eventi meteo”, nei casi previsti dalla normativa vigente.