Con il Regolamento (UE) 2026/1738 dell’8 luglio 2026, l’Unione europea compie un passo decisivo verso un modello di economia circolare applicato al settore automotive. Il nuovo quadro normativo non si limita a disciplinare la gestione dei veicoli fuori uso (VFU), ma interviene in modo più ampio sull’intero ciclo di vita del veicolo, dalla progettazione fino al fine vita.

Il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24 luglio 2026 ed è entrato in vigore il 13 agosto 2026. La sua applicazione generale è prevista dal 1° settembre 2028, data a partire dalla quale verrà abrogata la storica direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, secondo un regime transitorio articolato.

Alcune disposizioni, tuttavia, sono già operative in anticipo: in particolare quelle relative alle sostanze che destano preoccupazione e al ruolo dell’ECHA, applicabili dal 14 settembre 2026.

Un cambio di prospettiva: dal fine vita alla progettazione

La principale novità del Regolamento è il cambio di approccio. La gestione del veicolo a fine vita non è più il punto di partenza della normativa, ma la conseguenza di scelte progettuali effettuate molto prima. Il legislatore europeo introduce infatti un principio chiave: la circolarità deve essere integrata già nella fase di progettazione del veicolo. Per i nuovi tipi di veicoli, il Regolamento stabilisce obiettivi ambiziosi:

  • almeno 85% in massa di riutilizzabilità o riciclabilità;
  • almeno 95% in massa di riutilizzabilità o recuperabilità.

Si tratta di valori che impongono un ripensamento profondo della progettazione industriale, con effetti diretti su materiali, componenti e processi produttivi.

Un altro elemento centrale riguarda la trasparenza lungo la supply chain. I costruttori sono infatti tenuti a raccogliere, verificare e documentare le informazioni sui materiali utilizzati nei veicoli, coinvolgendo l’intera catena di fornitura. In pratica, la qualità dei dati forniti da chi produce componenti, materiali e semilavorati diventa un elemento essenziale per garantire la conformità del veicolo finale.

Sostanze che destano preoccupazione: un concetto più ampio

Uno dei punti più innovativi del Regolamento è contenuto nell’articolo 5, dedicato alle sostanze presenti nei veicoli. Il principio è chiaro: la presenza di sostanze che destano preoccupazione deve essere ridotta al minimo tecnicamente possibile.

Rispetto alla normativa precedente, il concetto di “sostanza che desta preoccupazione” viene ampliato. Il Regolamento richiama infatti la definizione del Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR), includendo non solo le sostanze SVHC del REACH, ma anche quelle classificate per proprietà particolarmente critiche come:

  • cancerogenicità e mutagenicità;
  • tossicità per la riproduzione;
  • interferenza endocrina;
  • persistenza e bioaccumulo;
  • altre caratteristiche di elevata rilevanza ambientale o sanitaria.

Si rafforza così un approccio integrato che unisce sicurezza chimica, progettazione del prodotto e riciclabilità.

Quando una sostanza diventa un problema per il riciclo

Un aspetto particolarmente rilevante del nuovo impianto normativo è che la valutazione delle sostanze non si limita più alla loro pericolosità intrinseca. Una sostanza può infatti essere considerata critica anche se ostacola il riutilizzo o il riciclo dei materiali.

Entro il 14 febbraio 2028, la Commissione europea dovrà presentare una relazione specifica per valutare l’impatto delle sostanze che destano preoccupazione sui veicoli, analizzando in particolare se esse:

  • riducono la possibilità di riutilizzo dei materiali;
  • complicano o impediscono il riciclo;
  • generano impatti ambientali negativi;
  • comportano rischi per la salute.

L’ECHA avrà un ruolo tecnico di supporto nella valutazione degli aspetti chimici.

Sulla base di queste analisi, potranno essere introdotti nuovi requisiti informativi o ulteriori restrizioni.

Le sostanze storicamente critiche restano sotto controllo

Il Regolamento conferma inoltre il regime di limitazione per quattro sostanze già da tempo sotto osservazione:

  • piombo;
  • mercurio;
  • cadmio;
  • cromo esavalente.

Per i veicoli omologati dal 1° settembre 2032, e per le relative parti e componenti, la presenza di queste sostanze sarà fortemente limitata, salvo specifiche deroghe previste dall’Allegato IV. Le deroghe non sono statiche: la Commissione potrà aggiornarle in base all’evoluzione scientifica e tecnologica, considerando anche la disponibilità di alternative e la sostenibilità economica delle soluzioni sostitutive.

Il legame con il REACH e il contenuto minimo di riciclato

Il nuovo Regolamento non sostituisce la normativa chimica europea, ma si inserisce in un sistema sempre più integrato. Le restrizioni legate alla sicurezza chimica continueranno a essere gestite attraverso il Regolamento REACH, mentre il Regolamento VFU interviene soprattutto quando una sostanza incide sulla circolarità e sul riciclo dei materiali. Per le imprese del settore automotive questo significa che la gestione della conformità non può più essere frammentata: REACH, CLP, ecodesign e normativa VFU devono essere considerati come un unico sistema.

Un’altra novità importante riguarda l’introduzione di requisiti minimi di contenuto riciclato.

Per i nuovi veicoli omologati dal 1° settembre 2032:

  • la plastica dovrà contenere almeno il 15% di materiale riciclato post-consumo;
  • dal 1° settembre 2036 la quota salirà al 25%.

Una parte di questo materiale dovrà provenire direttamente da veicoli fuori uso o da componenti recuperati durante la vita del veicolo.

Questo rafforza ulteriormente l’importanza della tracciabilità dei materiali e della qualità del riciclato.

Impatti sulla filiera automotive

Il Regolamento non impone gli stessi obblighi a tutti gli operatori, ma avrà effetti significativi su tutta la catena di fornitura.

I costruttori dovranno infatti raccogliere informazioni dettagliate su materiali e sostanze, coinvolgendo una rete sempre più ampia di fornitori.

Saranno quindi sempre più richiesti dati tecnici relativi a:

  • componenti metallici e plastici;
  • materiali compositi;
  • componenti elettrici ed elettronici;
  • adesivi, sigillanti e rivestimenti;
  • trattamenti superficiali;
  • semilavorati e materie prime.

Diventa fondamentale poter collegare in modo preciso materiale, composizione chimica, componente e fornitore.

Come prepararsi al nuovo scenario

Anche se molte disposizioni entreranno in vigore solo nei prossimi anni, per le aziende della supply chain è già il momento di prepararsi.

In particolare, è utile:

  • mappare materiali e componenti utilizzati;
  • aggiornare e centralizzare le informazioni tecniche disponibili;
  • verificare la presenza di sostanze critiche (SVHC e altre sostanze rilevanti);
  • collegare le informazioni chimiche alle distinte base;
  • integrare REACH, CLP e obblighi di tracciabilità;
  • gestire in modo strutturato modifiche di formulazione e cambi fornitori;
  • valutare alternative più sostenibili quando possibile.

L’obiettivo non è anticipare obblighi non ancora applicabili, ma evitare di trovarsi impreparati quando la richiesta di dati diventerà sistematica.

Il Regolamento (UE) 2026/1738 segna un’evoluzione importante: la sostenibilità non è più un tema separato dalla progettazione del prodotto, ma ne diventa una componente strutturale. La gestione delle sostanze, la riciclabilità dei materiali e la progettazione del veicolo sono ormai elementi strettamente interconnessi. Per il settore automotive si apre una fase nuova, in cui trasparenza, tracciabilità e circolarità diventano requisiti fondamentali lungo tutta la filiera.

Il supporto di C.E.D.E.S.A.

C.E.D.E.S.A. S.r.l. supporta le aziende nell’interpretazione e nell’applicazione del nuovo Regolamento, aiutando le imprese a strutturare sistemi documentali coerenti con i requisiti europei. Le attività possono includere la valutazione normativa, la mappatura di materiali e sostanze, l’analisi della supply chain, il coordinamento con REACH e CLP e la predisposizione della documentazione tecnica necessaria.

Per info contattare: 049757262 – info@cedesasrl.com