Si avvicina una scadenza importante per la tracciabilità dei rifiuti. Fino al 15 settembre 2026 i soggetti iscritti al RENTRI possono continuare a emettere il Formulario di identificazione del rifiuto – FIR in formato cartaceo, in alternativa al formulario digitale.
Dal 16 settembre 2026, salvo ulteriori modifiche normative, termina il periodo transitorio: i soggetti obbligati dovranno emettere e gestire il FIR in formato digitale, attraverso i servizi messi a disposizione dal RENTRI oppure mediante un software gestionale interoperabile.
Le due principali decorrenze sono ravvicinate, ma riguardano aspetti differenti:
- fino al 15 settembre 2026 è possibile scegliere tra FIR cartaceo e FIR digitale;
- dal 15 settembre 2026 diventano applicabili le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari;
- dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per i soggetti tenuti alla modalità digitale.
Il regime transitorio è stato introdotto dall’articolo 13 del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26, in vigore dal 1° marzo 2026.
Consulta la comunicazione ufficiale del RENTRI
Come funziona il FIR digitale
Il FIR digitale, indicato anche come xFIR, è un documento informatico che viene progressivamente compilato e sottoscritto dagli operatori coinvolti nella movimentazione.
Il processo comprende:
- vidimazione ed emissione del formulario;
- compilazione da parte del produttore o detentore;
- sottoscrizione elettronica del produttore;
- presa in carico e sottoscrizione da parte del trasportatore;
- aggiornamento delle informazioni durante il trasporto, quando necessario;
- accettazione, accettazione parziale o respingimento da parte del destinatario;
- sottoscrizione finale del destinatario;
- restituzione del formulario completo tramite il RENTRI;
- trasmissione dei dati prevista dalla normativa;
- conservazione digitale del documento.
La gestione può essere effettuata tramite:
- i servizi di supporto disponibili nel portale RENTRI;
- l’applicazione “RENTRI FIR Digitale”;
- un software gestionale interoperabile con il RENTRI.
La stampa non sostituisce il documento digitale
Durante il trasporto il rifiuto deve essere accompagnato da una stampa del formulario digitale oppure deve essere garantita la possibilità di esibirlo mediante un dispositivo mobile. La stampa serve ad agevolare i controlli su strada, ma non trasforma il formulario digitale in un documento cartaceo. Quando il FIR viene emesso digitalmente, il documento giuridicamente rilevante rimane quello informatico. Le sottoscrizioni, gli aggiornamenti e la chiusura della movimentazione devono quindi essere effettuati secondo le procedure digitali previste.
Consulta l’articolo 7 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59
È importante distinguere tra:
- emissione e gestione del FIR in formato digitale;
- trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel formulario;
- conservazione digitale del documento informatico.
Si tratta di adempimenti collegati, ma differenti. La trasmissione al RENTRI non consiste nel semplice caricamento della scansione di un formulario. Devono essere trasmessi i dati individuati dalla normativa, secondo le tempistiche e le modalità previste per ciascun operatore.
Allo stesso modo, la presenza del formulario all’interno del sistema non elimina la necessità di verificare che il documento sia stato correttamente compilato, sottoscritto e concluso.
Le sanzioni dal 15 settembre 2026
La Legge n. 26/2026 ha inserito nell’articolo 258 del D.Lgs. 152/2006 il comma 10-bis, rinviando al 15 settembre 2026 l’applicazione delle sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari.
Gli importi previsti sono:
- da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi;
- da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi.
Il rinvio riguarda esclusivamente le sanzioni relative alla trasmissione dei dati dei FIR.
Restano applicabili le altre sanzioni previste dalla disciplina sui rifiuti, comprese quelle relative:
- alla mancata iscrizione al RENTRI;
- all’omessa o irregolare tenuta del registro cronologico;
- al trasporto senza formulario;
- alla compilazione incompleta o inesatta del FIR;
- al trasporto effettuato da soggetti non autorizzati;
- al conferimento presso impianti non autorizzati per il codice EER interessato.
Il periodo transitorio non costituisce, quindi, una sospensione generale degli obblighi di tracciabilità.
Aggiornate le istruzioni per registri e formulari
Con il Decreto direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026 sono state aggiornate le istruzioni per la compilazione:
- del registro cronologico di carico e scarico;
- del formulario di identificazione del rifiuto.
L’aggiornamento recepisce i chiarimenti pubblicati nel portale RENTRI, corregge alcuni refusi e introduce indicazioni operative emerse durante la prima applicazione del sistema. Le aziende devono pertanto verificare che procedure interne, software gestionali e istruzioni consegnate al personale siano allineati alle versioni aggiornate a luglio 2026.
Verificare smartphone e tablet
Si ricorda che sui dal 5 agosto 2026 l’applicazione “RENTRI FIR Digitale” è supportata esclusivamente sui dispositivi dotati almeno di:
- Android 10;
- iOS 16.
Le aziende che intendono utilizzare l’app devono quindi verificare preventivamente la compatibilità degli smartphone e dei tablet assegnati agli operatori.
Consulta i requisiti aggiornati dell’app RENTRI FIR Digitale
Gestire l’indisponibilità del sistema
Un’interruzione della connessione aziendale, l’indisponibilità dei servizi di autenticazione o un problema del portale non autorizzano automaticamente il ritorno alle normali modalità cartacee.
Il Decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026 stabilisce specifiche procedure operative da seguire in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI o della connettività.
Le aziende devono conoscere preventivamente tali procedure, inserirle nelle proprie istruzioni operative e individuare chi sia autorizzato ad attivarle.
La responsabilità del produttore rimane invariata
La digitalizzazione del formulario non modifica la responsabilità sostanziale del produttore o detentore del rifiuto. Prima della partenza del trasporto, l’azienda deve continuare a verificare:
- classificazione del rifiuto e codice EER;
- eventuali caratteristiche di pericolo;
- quantità e stato fisico;
- dati del trasportatore;
- targa del veicolo;
- iscrizione del trasportatore all’Albo nazionale gestori ambientali;
- autorizzazione dell’impianto destinatario;
- operazione di recupero o smaltimento;
- corretta compilazione e sottoscrizione del formulario.
Il fatto che i dati siano gestiti elettronicamente non garantisce automaticamente la loro correttezza.
Non aspettare il 16 settembre
Il FIR digitale coinvolge contemporaneamente produttore, trasportatore e destinatario. Un problema tecnico o organizzativo presso uno solo degli operatori può impedire o ritardare l’intera movimentazione.
È quindi consigliabile effettuare prima della scadenza almeno un conferimento completo in modalità digitale, verificando tutte le fasi: emissione, firma, presa in carico, trasporto, accettazione, restituzione e conservazione.
C.E.D.E.S.A. può supportare le aziende nella verifica degli obblighi, nell’aggiornamento delle procedure ambientali, nella formazione degli operatori e nella simulazione delle movimentazioni mediante FIR digitale.
Per informazioni contattaci allo 049757262 o manda una mail a info@cedesasrl.com