PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SU FORMAZIONE IN CIG, ADDESTRAMENTO, LAVORO AGILE E VERIFICHE DELLE ATTREZZATURE

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota 15 aprile 2026, n. 780, ha fornito le prime indicazioni operative sulla Legge 11 marzo 2026, n. 34, recante la “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, in vigore dal 7 aprile 2026.

La nota dell’INL richiama alcune modifiche di particolare interesse in materia di salute e sicurezza sul lavoro, introdotte dalla Legge n. 34/2026, con effetti diretti sull’organizzazione aziendale, sulla formazione dei lavoratori, sull’addestramento, sul lavoro agile e sulla gestione di determinate attrezzature di lavoro.

Si tratta di novità che non devono essere considerate come meri adempimenti formali, ma come elementi da integrare correttamente nel sistema aziendale di prevenzione e protezione.

Modelli semplificati di organizzazione e gestione per le PMI

La Nota INL evidenzia innanzitutto le modifiche introdotte dall’articolo 10 della Legge n. 34/2026 in materia di modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza.

La disposizione interviene sull’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, prevedendo che l’INAIL elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e per le piccole e medie imprese.

L’obiettivo è quello di favorire un’applicazione più proporzionata degli adempimenti in materia di salute e sicurezza rispetto alla dimensione aziendale, riducendo gli oneri burocratici per le imprese di minori dimensioni, ma mantenendo fermo il livello di tutela dei lavoratori.

I modelli dovranno essere predisposti dall’INAIL d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative e dovranno contenere parametri utili per la concreta applicazione a livello aziendale.

Per le imprese, questa novità potrà rappresentare uno strumento importante per strutturare in modo più semplice, documentato e coerente il proprio sistema di gestione della sicurezza.

Formazione obbligatoria anche durante la cassa integrazione

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la modifica dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

La Nota INL precisa che è stata inserita una nuova previsione che rende obbligatoria la formazione anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione dell’attività lavorativa, sia in caso di riduzione dell’orario di lavoro.

Questa modifica consente alle aziende di utilizzare i periodi di minore attività produttiva per completare, aggiornare o programmare la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La formazione in materia di sicurezza viene inoltre espressamente ricompresa tra i corsi di formazione o riqualificazione previsti dalla Legge n. 92/2012.

La Nota INL richiama anche un profilo rilevante per il lavoratore beneficiario di trattamenti di sostegno al reddito: il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato a un corso di formazione o riqualificazione, compresi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oppure non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo.

Per le aziende diventa quindi importante pianificare correttamente la formazione anche in relazione ai periodi di CIG, verificando la tracciabilità delle convocazioni, delle presenze e degli esiti formativi.

Addestramento: prova pratica, persona esperta e registro

La Nota INL pone particolare attenzione anche alla nuova formulazione dell’articolo 37, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, relativo all’addestramento.

Il nuovo testo precisa che l’addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

L’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi, compresi i dispositivi di protezione individuale. Include inoltre l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza.

La norma ammette anche l’utilizzo di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale, con l’obiettivo di rendere l’addestramento più efficace e maggiormente aderente alle situazioni operative.

Elemento centrale è la tracciabilità: gli interventi di addestramento devono essere registrati in apposito registro, anche informatizzato.

Per le imprese, ciò comporta la necessità di verificare che l’addestramento non sia gestito come una semplice dichiarazione formale, ma sia effettivamente svolto, documentato e collegato alla mansione, alle attrezzature utilizzate e ai rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro.

Lavoro agile: informativa annuale sui rischi

Un ulteriore punto evidenziato dalla Nota INL riguarda il lavoro agile.

L’articolo 11 della Legge n. 34/2026 introduce nel D.Lgs. 81/2008 una specifica previsione per l’attività lavorativa prestata in modalità agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.

In tali casi, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con la modalità agile, in particolare quelli relativi all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato mediante la consegna al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di una informativa scritta, con cadenza almeno annuale.

L’informativa deve individuare i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.

Rimane fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi allo svolgimento della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

La Nota INL richiama anche il profilo sanzionatorio: la violazione dell’obbligo informativo di cui all’articolo 3, comma 7-bis, del D.Lgs. 81/2008 è sanzionata, per il datore di lavoro e il dirigente, con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

Le aziende che adottano modalità di lavoro agile devono quindi verificare l’esistenza, l’aggiornamento e la corretta consegna dell’informativa annuale sui rischi.

Attrezzature di lavoro: nuova verifica triennale per specifiche piattaforme

La Nota INL richiama infine l’articolo 12 della Legge n. 34/2026, relativo alle attrezzature di lavoro.

La disposizione modifica l’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, introducendo una nuova voce relativa alle piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto, per le quali viene prevista una verifica triennale.

Questa modifica interessa in particolare le imprese agricole e le realtà che utilizzano piattaforme specifiche per lavorazioni in frutteto o in contesti fuori strada.

È pertanto opportuno aggiornare lo scadenziario aziendale delle attrezzature, verificando quali mezzi rientrino nella nuova previsione e quali obblighi di verifica periodica risultino applicabili.

Cosa devono fare le aziende

Alla luce della Nota INL n. 780/2026 e delle modifiche introdotte dalla Legge n. 34/2026, le aziende dovrebbero procedere a una verifica interna del proprio sistema di gestione della sicurezza.

In particolare, è opportuno controllare:

  • la programmazione della formazione obbligatoria, anche durante eventuali periodi di cassa integrazione;
  • la tracciabilità dei corsi e della partecipazione dei lavoratori;
  • la corretta gestione dell’addestramento pratico sul luogo di lavoro;
  • la presenza di registri di addestramento aggiornati, anche in formato informatizzato;
  • l’adeguatezza dell’informativa annuale per i lavoratori in modalità agile;
  • la consegna dell’informativa anche al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
  • l’aggiornamento dello scadenziario delle verifiche periodiche delle attrezzature;
  • la possibile futura adozione dei modelli semplificati di organizzazione e gestione predisposti dall’INAIL per le PMI.

Le novità richiamate dall’Ispettorato confermano l’importanza di una gestione documentale puntuale, aggiornata e coerente con l’effettiva organizzazione aziendale.

Il supporto di CEDESA

CEDESA S.r.l. supporta le aziende nella gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all’aggiornamento documentale, alla formazione, all’addestramento, alla predisposizione delle informative per il lavoro agile e alla gestione degli scadenziari relativi alle attrezzature di lavoro.

Un sistema di prevenzione efficace richiede non solo il rispetto della normativa, ma anche la capacità di tradurre gli obblighi in procedure concrete, applicabili e documentate.

Per maggiori informazioni o per una verifica degli adempimenti aziendali, è possibile contattare CEDESA S.r.l. allo 049757262.

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