Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025 (n. 119), è ufficialmente in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Contesto Normativo: verso un sistema formativo unificato
L’Accordo 59/CSR sostituisce integralmente gli Accordi precedenti, tra cui:
- Accordo del 21 dicembre 2011, n. 221/CSR: formazione per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (artt. 34 e 37 D.Lgs. 81/2008).
- Accordo del 21 dicembre 2011, n. 223/CSR: corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34, commi 2 e 3, D.Lgs. 81/2008).
- Accordo del 22 febbraio 2012, n. 53/CSR: individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008).
- Accordo del 7 luglio 2016, n. 128/CSR: criteri per la formazione dei responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione (art. 32, D.Lgs. 81/2008).
- Accordo del 25 luglio 2012, n. 153/CSR: linee applicative degli accordi del 21 dicembre 2011, recanti chiarimenti e indicazioni operative sugli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008.
Questa sostituzione mira a creare un corpus normativo unico, armonizzando la disciplina con quella concernente RSPP, coordinatori per la sicurezza, ambienti confinati e formazione generale specifica per i rischi professionali.
Ambito Soggettivo: chi è destinatario dell’obbligo formativo
L’Accordo si applica a diverse figure professionali, tra cui:
- Datori di lavoro
- Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (art. 34 D.Lgs. 81/2008).
- Lavoratori, preposti e dirigenti (art. 37 D.Lgs. 81/2008).
- Responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione (art. 32 D.Lgs. 81/2008).
- Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili (art. 98 D.Lgs. 81/2008).
- Lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177).
- Operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008).
- Datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidatarie (art. 97 D.Lgs. 81/2008).
Viene così superata la frammentazione normativa, offrendo un quadro unitario, coerente e aggiornato, utile sia per i datori di lavoro che per gli enti formatori.
Aspetti particolari
Si evidenzia che l’Accordo:
- delinea durate minime e contenuti formativi essenziali per ciascun percorso;
- non riporta più la previsione dei 60 giorni e stabilisce chiaramente che la formazione deve avvenire prima che il lavoratore inizi a svolgere le proprie mansioni;
- viene indicato il rapporto docente /discente 1:6 per la parte pratica di tutti i corsi che la prevedono, che dovrà essere erogata esclusivamente in presenza (no in videoconferenza sincrona);
- numero massimo di partecipanti ad un corso (presenza o videoconferenza sincrona) è 30 e non più 35;
- vengono introdotti criteri uniformi per le verifiche finali di apprendimento e il monitoraggio dell’efficacia;
- vengono precisati i requisiti dei soggetti formatori e definizione a livello metodologico, del ruolo dei docenti e dei tutor
- vengono definite le modalità di erogazione permesse nei corsi (presenza, Videoconferenza sincrona, e-learning, blended o mista, on the job-break formativi ovvero sul luogo di lavoro del partecipante di breve durata es. 15-30 minuti). Dettaglio per nulla banale per la VDC: ogni partecipante al corso in modalità video conferenza sincrona dovrà avere accesso esclusivo dal proprio device e lo smartphone non è ammesso.
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