Dal 12 agosto 2026 è divenuto applicabile, in via generale, il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, noto come PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation.

Il nuovo Regolamento interessa l’intera filiera degli imballaggi e introduce un sistema articolato di requisiti relativi, tra gli altri, a sostanze contenute negli imballaggi, riciclabilità, contenuto riciclato, minimizzazione, riutilizzo, etichettatura, conformità e responsabilità degli operatori economici. La sua applicazione è tuttavia progressiva: non tutti gli obblighi sono diventati operativi il 12 agosto 2026. Numerose disposizioni prevedono infatti decorrenze successive, anche in funzione dell’adozione di specifici atti delegati o di esecuzione, come già evidenziato nel nostro precedente articolo.

Il nuovo strumento di autovalutazione del MASE

Proprio in occasione della scadenza del 12 agosto, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione generale Economia Circolare e Bonifiche (ECB) ha reso disponibile uno strumento di autovalutazione rivolto alle imprese e agli operatori della filiera degli imballaggi. L’iniziativa  ha l’obiettivo di aiutare le imprese a orientarsi nell’applicazione del PPWR attraverso un percorso progressivo.

Consulta lo strumento di autovalutazione PPWR attraverso la pagina CONAI

Lo strumento non parte direttamente dalla domanda «quali obblighi devo rispettare?», ma richiede innanzitutto di ricostruire correttamente la posizione dell’impresa nella filiera, la tipologia di imballaggio e i materiali che lo costituiscono. Ed è proprio questo uno degli aspetti più importanti del nuovo Regolamento.

Il PPWR attribuisce obblighi differenti a seconda del ruolo assunto dall’operatore economico. Occorre quindi verificare se, rispetto a uno specifico imballaggio, l’impresa opera ad esempio come:

  • fabbricante;
  • importatore;
  • distributore;
  • produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore;
  • venditore a distanza;
  • fornitore di servizi di logistica;
  • utilizzatore dell’imballaggio.

Una stessa impresa può inoltre assumere più ruoli contemporaneamente o ruoli diversi a seconda dell’operazione effettuata.

Non è quindi sufficiente definire genericamente l’azienda come “utilizzatore di imballaggi”: occorre analizzare concretamente i diversi flussi.

Imballaggi realizzati con il proprio nome o marchio

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda gli imballaggi fatti realizzare riportando il nome o il marchio commerciale del committente. Il PPWR prevede infatti specifiche regole per individuare chi debba essere considerato fabbricante quando un imballaggio o un prodotto imballato viene progettato o fabbricato e commercializzato con il nome o il marchio di un altro soggetto.

Di conseguenza, chi acquista un imballaggio personalizzato con il proprio marchio non può limitarsi a considerare esclusivamente il soggetto che lo ha materialmente prodotto. È necessario verificare la concreta configurazione del rapporto e la qualifica assunta ai sensi del Regolamento. Questo aspetto può avere conseguenze dirette sulla gestione della documentazione tecnica, della conformità e delle informazioni da conservare lungo la catena di fornitura.

Funzione dell’imballaggio

Lo strumento MASE invita quindi a valutare separatamente le diverse unità di imballaggio. Un’impresa può infatti utilizzare contemporaneamente:

  • imballaggi di vendita;
  • imballaggi multipli;
  • imballaggi di trasporto;
  • imballaggi per il commercio elettronico;
  • imballaggi di servizio;
  • imballaggi riutilizzabili;
  • sistemi destinati alla ricarica o al refill.

È importante evitare di considerare il prodotto spedito come un unico “imballaggio”. Ad esempio, scatola, pallet, film estensibile, reggette, protezioni interne ed etichette possono costituire elementi differenti che devono essere esaminati singolarmente, in funzione dei requisiti PPWR applicabili.

Occorre poi identificare correttamente i materiali che costituiscono ciascun imballaggio: plastica, carta e cartone, vetro, legno, metalli e altri materiali, considerando anche gli eventuali componenti accessori; tappi, etichette, film, rivestimenti, adesivi e altri elementi possono infatti incidere sulla valutazione complessiva dell’imballaggio.

Particolare attenzione deve essere riservata agli imballaggi multimateriale o compositi, soprattutto quando i diversi materiali risultano strettamente accoppiati o non facilmente separabili.

La corretta individuazione dei materiali sarà sempre più importante in vista dei requisiti relativi a riciclabilità, contenuto riciclato, minimizzazione e progettazione degli imballaggi.

Cosa è effettivamente cambiato dal 12 agosto 2026?

Un punto fondamentale è evitare due interpretazioni opposte:

non è corretto ritenere che dal 12 agosto 2026 siano già operativi tutti gli obblighi previsti dal PPWR; ma non è nemmeno corretto ritenere che fino al 2028 o al 2030 le imprese non debbano fare nulla.

Le FAQ aggiornate della Commissione europea chiariscono che il Regolamento si applica in generale dal 12 agosto 2026, salvo le disposizioni per le quali sia espressamente prevista una diversa decorrenza. Per questo motivo è già necessario verificare quali disposizioni siano applicabili alla propria attività e quali, invece, diventeranno operative negli anni successivi.

Il PPWR attribuisce particolare importanza alla dimostrazione della conformità dell’imballaggio.

Il fabbricante deve verificare i requisiti applicabili, predisporre la documentazione prevista dal Regolamento e assicurare la corretta gestione delle informazioni necessarie alla conformità. Parallelamente, anche i fornitori di imballaggi e di materiali di imballaggio assumono un ruolo essenziale: devono mettere a disposizione del fabbricante le informazioni e la documentazione necessarie affinché possa dimostrare la conformità dell’imballaggio. Per le imprese diventa quindi sempre più importante creare un flusso documentale strutturato con i propri fornitori, evitando di affidarsi esclusivamente a dichiarazioni generiche.

Dal 12 agosto 2026 assumono particolare rilievo anche le restrizioni previste dall’articolo 5 per i PFAS negli imballaggi destinati al contatto con alimenti. La Commissione europea ricorda che, dall’agosto 2026, il PPWR vieta l’immissione sul mercato di imballaggi destinati al contatto con alimenti contenenti PFAS in concentrazioni pari o superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento. Per le aziende interessate è quindi necessario disporre di informazioni adeguate sulla composizione dei materiali e delle sostanze impiegate.

Tracciabilità degli imballaggi

Tra le disposizioni sulle quali le FAQ europee pubblicate nell’agosto 2026 hanno richiamato l’attenzione vi sono gli obblighi di identificazione previsti dall’articolo 15. CONAI evidenzia, richiamando le FAQ della Commissione, che gli obblighi di cui all’articolo 15, paragrafi 5 e 6, si applicano agli imballaggi immessi sul mercato dopo il 12 agosto 2026, indipendentemente dal tipo di imballaggio o dal materiale utilizzato. Si tratta quindi di un aspetto da verificare fin da subito nell’ambito della propria gestione degli imballaggi.

e gli imballaggi di trasporto?

Anche questo è un tema particolarmente importante per le aziende manifatturiere. Pallet, scatole, reggette, film estensibili e altri sistemi utilizzati per la spedizione non devono essere automaticamente esclusi dall’analisi PPWR.

Occorre valutare le singole tipologie di imballaggio, individuandone funzione, materiali, soggetti responsabili e requisiti applicabili. Il PPWR riguarda quindi non soltanto le aziende che producono professionalmente packaging, ma anche numerose imprese che imballano i propri prodotti per commercializzarli o spedirli ai clienti.

Cosa dovrebbero fare oggi le imprese?

Alla luce del quadro normativo aggiornato al 20 agosto 2026, è necessario per chi non ha già provveduto:

  • mappare gli imballaggi utilizzati, acquistati, prodotti o commercializzati;
  • individuare, per ciascun flusso, il ruolo assunto dall’impresa ai sensi del PPWR;
  • distinguere imballaggi di vendita, multipli, di trasporto, e-commerce e di servizio;
  • identificare materiali, componenti e strutture multimateriale;
  • verificare con particolare attenzione gli imballaggi commercializzati con il proprio nome o marchio;
  • raccogliere dai fornitori informazioni tecniche e dichiarazioni adeguate;
  • individuare gli obblighi già applicabili e le relative responsabilità;
  • programmare per tempo l’adeguamento agli obblighi che entreranno in applicazione negli anni successivi.

Lo strumento di autovalutazione del MASE rappresenta un valido punto di partenza per effettuare questa prima ricognizione. Non sostituisce tuttavia l’analisi dello specifico caso aziendale: la corretta individuazione del ruolo dell’operatore e delle caratteristiche dell’imballaggio rimane essenziale per stabilire gli obblighi effettivamente applicabili.

C.E.D.E.S.A. supporta le imprese nell’applicazione del PPWR

C.E.D.E.S.A. affianca le aziende nell’analisi e nell’applicazione del Regolamento (UE) 2025/40, attraverso:

  • individuazione dei ruoli degli operatori nella filiera;
  • mappatura e classificazione degli imballaggi;
  • analisi degli imballaggi personalizzati con nome o marchio del cliente;
  • verifica della documentazione ricevuta dai fornitori;
  • predisposizione delle richieste informative ai fornitori;
  • verifica delle dichiarazioni relative a materiali e sostanze;
  • supporto alla predisposizione della documentazione necessaria ai fini della conformità;
  • pianificazione degli adeguamenti alle successive scadenze PPWR.

In questa fase è particolarmente importante non utilizzare dichiarazioni standard indistintamente per tutti gli imballaggi, ma costruire la documentazione partendo dal ruolo effettivamente assunto dall’impresa, dalle caratteristiche dell’imballaggio e dal relativo flusso di commercializzazione.

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