È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea del 25 marzo il Regolamento (UE) 2022/477 della Commissione del 24 marzo 2022, che modifica gli allegati da VI a X del Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

L’allegato VI, fissa le direttive che riguardano le informazioni generali sul dichiarante e le informazioni sull’identificazione delle sostanze che un dichiarante deve presentare ai fini della registrazione; mentre gli allegati da VII a X, fissano le disposizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori, rispettivamente, a una tonnellata, 10 tonnellate, 100 tonnellate o 1 000 tonnellate.

Le modifiche sono elaborate al fine di disporre sulla stessa linea la terminologia della classificazione delle sostanze pericolose a quella utilizzata nel Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP) e fornire istruzioni comprensibili in riferimento in particolare alla mutagenicità, alla tossicità acquaticaper la riproduzione o per lo sviluppo e in riferimento alle informazioni ecotossicologiche.

Il regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione, il 14 aprile 2022 e si applica in ogni stato membro dal 14 ottobre 2022.

Inoltre nel Regolamento (UE) 2022/586 dell’8 aprile 2022, sono state identificate cinque nuove sostanze da aggiungere all’allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1907/2006. Di seguito la tabella riepilogativa di tali sostanze.

(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).