È stato pubblicato in GU n.10 del 13.01.2024 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 15.11.2023 “Aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia (malattie professionali)”. In allegato al Decreto sono riportate le tabelle aggiornate delle malattie di cui al decreto ministeriale del 10 giugno 2014, per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Le malattie tabellate soggette a denuncia sono suddivise in tre liste:

– Lista I – MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI ELEVATA PROBABILITÀ
– Lista II – MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É DI LIMITATA PROBABILITÁ
– Lista III – MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É POSSIBILE

In caso di malattia professionale, il lavoratore deve darne comunicazione al datore di lavoro entro 15 giorni dalla data in cui viene a conoscenza della malattia stessa; il datore di lavoro, a sua volta, ha 5 giorni di tempo per la comunicazione all’Inail.

LEGGI LA LISTA AGGIORNATA IN VIGORE DA GENNAIO 2024

Definizione di malattia professionale

La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo), e nel contempo ha la caratteristica di essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente. Le malattie sono infatti contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. La malattia professionale richiede pertanto che esista un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia. Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge.

Sono presenti due tipi di malattie professionali: tabellate e non tabellate. Il Decreto Ministeriale del 15.11.2023 pubblicato a gennaio 2024 aggiorna l’elenco delle malattie tabellate, ovvero di quelle patologie riportate nelle tabelle (una per l’industria e una per l’agricoltura), che sono provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle. Per ogni malattia viene indicato il periodo massimo di indennizzabilità, ovvero il tempo massimo dalla cessazione dell’attività rischiosa entro cui le stesse devono essere denunciate. Nell’ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, una volta che il lavoratore abbia provato l’adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l’esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata e abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume che quella malattia sia di origine professionale ( presunzione legale d’origine).