È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022 la legge 4 agosto 2022, n. 122 di conversione, con modificazioni, del decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022).

Con la legge di conversione diventa definitivo l’obbligo di comunicazione, per il tramite degli intermediari abilitati, per lo svolgimento del lavoro in modalità agile (articolo 41-bis). Ai sensi della nuova disposizione, a partire dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro dovrà quindi comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi e tutti i dati di riferimento dei lavoratori oltre la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

Dal 1° settembre 2022 verrà meno l’obbligo di allegare l’accordo individuale. Le informazioni trasmesse dai datori di lavoro saranno rese disponibili all’INAIL. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste sarà applicata una sanzione amministrativa fino a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Con il decreto n. 149 del 22 agosto 2022, inoltre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile il modulo di comunicazione all’interno del portale dei servizi on-line, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, https://servizi.lavoro.gov.it.