Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha approvato il nuovo decreto che prevede l’inserimento dei residui di lavorazione del legno trattati con colle nell’elenco delle biomasse utilizzabili come combustibili negli impianti industriali.
DM n. 90 8/05/2023, il MASE (1) ha modificato l’allegato X relativo alla disciplina dei combustibili (2), inserendo il legno lamellare in forma di cippato nell’elenco dei combustili di cui è consentito l’utilizzo al di fuori della disciplina dei rifiuti.
Il decreto individua anzitutto le tipologie di residui rientranti nella definizione di combustibili, ossia i “residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole di legno incollato, pannelli di tavole incollate a strati incrociati, legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942”, ponendo una serie di condizioni, tra le quali si segnalano le seguenti:
– il legno vergine e i residui di legno, oltre all’incollatura, non devono aver subito trattamenti diversi da quelli meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione;
– le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati come induritori non devono indicare la presenza di metalli pesanti o composti alogenati;
– i residui, a seguito del trattamento, devono rispettare le caratteristiche previste in un’apposita tabella contenuta nel decreto;
– l’utilizzo come combustibile è ammesso solo nello stabilimento in cui i residui sono prodotti;
– gli impianti di combustione, a seconda della potenza termica nominale devono rispondere a determinate prescrizioni.
Nel rispetto delle condizioni riportate nel decreto, i residui di legno non vengono gestiti non come rifiuti ma come sottoprodotti.
Note
1) decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2023, n. 165
2) la modifica è relativa all’allegato X), parte II, sez. 4, par. 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
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