In data 6 aprile 2021 è stato sottoscritto dalle Parti sociali, in accordo con il Governo, il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, che, tenendo conto dei provvedimenti adottati, aggiorna e rinnova i precedenti accordi. Allo stesso modo è stato firmato anche il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19.
Si ritiene utile fornire in modo sintetico, con la presente circolare, le principali raccomandazioni contenute nei protocolli e fornire delle prime indicazioni per le loro applicazioni nei luoghi di lavoro.
Proprio sulla base degli aggiornamenti dei Protocolli di Aprile 2021, si ritiene utile che le aziende valutino nei propri contesti lavorativi l’aggiornamento delle procedure eo protocolli eo valutazioni adottate.
Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro
Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro
L’iniziativa oggetto del Protocollo, finalizzata a realizzare l’impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta dei lavoratori, costituisce un’attività di sanità pubblica che si colloca nell’ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione.
Il Protocollo prevede che i datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata, tramite Associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro, destinati alla somministrazione in favore dei lavoratori che ne abbiano fatto richiesta, ivi compresi gli stessi datori di lavoro.
La vaccinazione effettuata nell’ambiente di lavoro, anche se affidata al medico competente (ove presente/disponibile) o ad altri sanitari convenzionati con il Datore di Lavoro, rappresenta un’iniziativa di sanità pubblica, finalizzata alla tutela della salute della collettività e non attiene strettamente alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Pertanto la responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo rimane in capo al Servizio Sanitario Regionale, per mezzo dell’Azienda Sanitaria di riferimento.
Il documento prevede in sintesi che i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali (inclusi i costi per la somministrazione), siano interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite sia a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti. L’istituzione di tali punti vaccinali dovrà comunque garantire tutti i requisiti di efficacia, efficienza e sicurezza previsti per tutti i cittadini in ogni contesto della campagna vaccinale.
Importante è sottolineare il concetto della scelta volontaria del lavoratore alla vaccinazione. Le procedure finalizzate alla raccolta delle adesioni dei lavoratori interessati alla somministrazione del vaccino dovranno infatti essere realizzate e gestite nel rispetto della scelta volontaria rimessa al singolo lavoratore, delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, della sicurezza delle informazioni raccolte, ed evitando ogni forma di discriminazione dei lavoratori coinvolti.
È stata inoltre pubblicata il 12 aprile 2021, la Circolare “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro” che fa riferimento al documento approvato in data 8 aprile 2021 da Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, INAIL, Ministero Salute, Ministero del Lavoro e Parti sociali.
In tale circolare sono riportati i requisiti preliminari per accedere alla richiesta:
- popolazione lavorativa sufficientemente numerosa
- sede nel territorio dell’Azienda Sanitaria che fornisce i vaccini
- struttura organizzativa e risorse strumentali e di personale adeguate al volume di attività previsto
- dotazione informatica
- ambienti idonei per l’attività
- equipaggiamento minimo per la vaccinazione
Proprio per quanto riguarda gli “ambienti idonei” è importante valutare gli stessi in termini di ampiezza, disponibilità dei locali per le fasi preparatorie, per la seduta vaccinale, per l’osservazione post-vaccinazione, ed organizzare il flusso delle attività. L’idoneità degli ambienti destinati all’attività è valutata a livello autorizzativo poi da parte dell’Azienda Sanitaria che fornisce il vaccino.
La vaccinazione in azienda deve prevedere la presenza dei materiali, delle attrezzature e dei farmaci necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività ed al volume delle medesime, e proprio su tale tematica viene coinvolto il medico competente o il personale sanitario previsto per redigere l’elenco di quanto necessario in ottica di rispetto dei protocolli vaccinali e della catena del freddo.
Il documento “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro” fornisce poi ogni altro chiarimento tecnico per l’esecuzione dell’attività, compresa la formazione, la prenotazione del richiamo, la gestione informatica, il monitoraggio ed il controllo.