In data 6 aprile 2021 è stato sottoscritto dalle Parti sociali, in accordo con il Governo, il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che, tenendo conto dei provvedimenti adottati, aggiorna e rinnova i precedenti accordi. Allo stesso modo è stato firmato anche il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19.

Si ritiene utile fornire in modo sintetico, con la presente circolare, le principali raccomandazioni contenute nei protocolli e fornire delle prime indicazioni per le loro applicazioni nei luoghi di lavoro.

Proprio sulla base degli aggiornamenti dei Protocolli di Aprile 2021, si ritiene utile che le aziende valutino nei propri contesti lavorativi l’aggiornamento delle procedure eo protocolli eo valutazioni adottate.

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro

Il Protocollo evidenzia che qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente. Tale collaborazione è opportuno che venga data anche nell’ambito di richiesta da parte dell’autorità competente di esecuzione di tamponi a tutti i lavoratori per quelle realtà aziendali che dovessero presentare più casi di lavoratori risultati a distanza ravvicinata positivi al virus SARS-CoV-2.

Resta confermata la collaborazione con l’autorità sanitaria nell’ambito della gestione di una persona sintomatica in azienda, ovvero per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda (lavoratore, terzista, fornitore, cliente, ecc.) che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del medico competente. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Viene ribadita l’importanza che il Medico competente collabori con il datore di lavoro e RLS/RLST, segnalando all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. Nel rispetto della privacy e solo a fronte di una segnalazione formale del medico competente, l’azienda provvede alla tutela dei lavoratori che si trovano in tali condizioni.

È pertanto importante informare i lavoratori che è il Medico competente il riferimento per poter valutare eventuali situazioni di fragilità e relativo rischio correlato e valutare le modalità di attuazione del dialogo tra lavoratore e Medico.

L’aspetto della privacy e della correlata tutela del lavoratore prevede pertanto che sia proprio il Medico competente a collaborare con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere all’Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Il Protocollo conferma la necessità di assicurare da parte del datore di lavoro pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle attrezzature, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Va garantita pertanto, ad esempio, la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo (ad esempio carrelli elevatori o automezzi che possono essere utilizzati da più di un lavoratore).

Si consiglia pertanto di adottare nei luoghi di lavoro un piano o protocollo di attività di pulizia e sanificazione, andando a dettagliare chi svolge tali attività (interni eo esterni), con quale periodicità, la tipologia di prodotti e/o attrezzature utilizzate, luoghi o attrezzature interessate. Tale protocollo deve prevedere naturalmente una registrazione documentata dell’attività svolta, una formazione e valutazione del rischio del personale interno interessato, e l’affidamento ad aziende esterne in possesso dei requisiti previsti per l’esecuzione professionale della sanificazione dei luoghi di lavoro.

Il Protocollo evidenzia la necessità di favorire riunioni da remoto e non in presenza. Prevede inoltre che nel caso in cui si svolgano riunioni in presenza, le stesse avvengano garantendo il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un’adeguata pulizia e areazione dei locali.

Risulta consentita in presenza la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, tra cui i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, protezione civile, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.

In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il Medico competente e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione. È consigliabile pertanto predisporre e/o aggiornare un documento condiviso sull’ambito dei rischi salute dei lavoratori correlati alle trasferte, integrato con le precauzioni derivanti da questo contesto epidemiologico e da una procedura operativa sulle modalità di gestione delle trasferte.

I principi volti alla riduzione del rischio correlato ad aggregazioni sociali riguardano anche gli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa, con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo il Protocollo incentiva le forme di trasporto tramite mezzo privato o navette messe a disposizione dalle aziende. In quest’ultimo caso si consiglia di valutare le corrette modalità di esplicazione del servizio di trasporto che tengano conto di adeguato distanziamento fra i viaggiatori, utilizzo di dispositivi di protezione individuale e adozione di procedure costanti di pulizia e sanificazione registrate.

Il Protocollo delinea le modalità previste per la riammissione al lavoro evidenziando che i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno reintegrati in azienda solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Tale raccomandazione viene poi esplicitata successivamente in modo puntuale all’interno della Circolare del 12 aprile 2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”.

Tale Circolare fornisce indicazioni procedurali circa la riammissione al lavoro dopo assenza per malattia COVID-19 correlata, i casi in cui è prevista la verifica preventiva di idoneità alla mansione, e la certificazione di negativizzazione che il lavoratore è tenuto a produrre al datore di lavoro. In sintesi sono dunque individuate le seguenti casistiche:

  • Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
    Il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. Sulla base dell’idoneità rilasciata, ed eventuali limitazioni o prescrizioni, il datore di lavoro provvederà al reintegro del lavoratore in azienda.
  • Lavoratori positivi sintomatici
    I lavoratori positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia non gravi e che non hanno avuto ricovero, possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando le alterazioni gustative ed olfattive che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
  • Lavoratori positivi asintomatici
    I lavoratori positivi asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Ai fini del reintegro il lavoratore è tenuto ad inviare la certificazione di avvenuta negativizzazione, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.
  • Lavoratori positivi a lungo termine
    In applicazione del principio di massima precauzione ed in ottemperanza a quanto previsto dall’aggiornamento del Protocollo condiviso del 06 aprile 2021, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Il lavoratore dovrà inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo dal ventunesimo giorno sino alla negativizzazione sarà coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
  • Lavoratore contatto stretto asintomatico
    Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico di medicina generale che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Per il reintegro, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro tramite il medico competente, ove nominato.

Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro

L’iniziativa oggetto del Protocollo, finalizzata a realizzare l’impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta dei lavoratori, costituisce un’attività di sanità pubblica che si colloca nell’ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione.

Il Protocollo prevede che i datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata, tramite Associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro, destinati alla somministrazione in favore dei lavoratori che ne abbiano fatto richiesta, ivi compresi gli stessi datori di lavoro.

La vaccinazione effettuata nell’ambiente di lavoro, anche se affidata al medico competente (ove presente/disponibile) o ad altri sanitari convenzionati con il Datore di Lavoro, rappresenta un’iniziativa di sanità pubblica, finalizzata alla tutela della salute della collettività e non attiene strettamente alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Pertanto la responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo rimane in capo al Servizio Sanitario Regionale, per mezzo dell’Azienda Sanitaria di riferimento.

Il documento prevede in sintesi che i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali (inclusi i costi per la somministrazione), siano interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite sia a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti. L’istituzione di tali punti vaccinali dovrà comunque garantire tutti i requisiti di efficacia, efficienza e sicurezza previsti per tutti i cittadini in ogni contesto della campagna vaccinale.

Importante è sottolineare il concetto della scelta volontaria del lavoratore alla vaccinazione. Le procedure finalizzate alla raccolta delle adesioni dei lavoratori interessati alla somministrazione del vaccino dovranno infatti essere realizzate e gestite nel rispetto della scelta volontaria rimessa al singolo lavoratore, delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, della sicurezza delle informazioni raccolte, ed evitando ogni forma di discriminazione dei lavoratori coinvolti.

È stata inoltre pubblicata il 12 aprile 2021, la Circolare “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro” che fa riferimento al documento approvato in data 8 aprile 2021 da Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, INAIL, Ministero Salute, Ministero del Lavoro e Parti sociali.

In tale circolare sono riportati i requisiti preliminari per accedere alla richiesta:

  • popolazione lavorativa sufficientemente numerosa
  • sede nel territorio dell’Azienda Sanitaria che fornisce i vaccini
  • struttura organizzativa e risorse strumentali e di personale adeguate al volume di attività previsto
  • dotazione informatica
  • ambienti idonei per l’attività
  • equipaggiamento minimo per la vaccinazione

Proprio per quanto riguarda gli “ambienti idonei” è importante valutare gli stessi in termini di ampiezza, disponibilità dei locali per le fasi preparatorie, per la seduta vaccinale, per l’osservazione post-vaccinazione, ed organizzare il flusso delle attività. L’idoneità degli ambienti destinati all’attività è valutata a livello autorizzativo poi da parte dell’Azienda Sanitaria che fornisce il vaccino.

La vaccinazione in azienda deve prevedere la presenza dei materiali, delle attrezzature e dei farmaci necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività ed al volume delle medesime, e proprio su tale tematica viene coinvolto il medico competente o il personale sanitario previsto per redigere l’elenco di quanto necessario in ottica di rispetto dei protocolli vaccinali e della catena del freddo.

Il documento “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro” fornisce poi ogni altro chiarimento tecnico per l’esecuzione dell’attività, compresa la formazione, la prenotazione del richiamo, la gestione informatica, il monitoraggio ed il controllo.