Il nuovo comma 7-bis dell’art 271 del D.Lgs. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. 102/2020, prevede la sostituzione, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, delle sostanze e delle miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, classificate come estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006.

Al fine di valutare l’eventuale applicabilità delle misure previste al comma 7-bis dell’art. 271 del D.Lgs. 152/2006 ed all’art. 3 del D.Lgs. 102/2020, il gestore dovrà esaminare le schede di sicurezza aggiornate delle materie impiegate (siano esse sostanze o miscele) nei cicli produttivi da cui originano le emissioni (diffuse o convogliate) al fine di valutare se le materie stesse sono classificate:

  • cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene presentando le seguenti indicazioni di pericolo: H340, H350, H360 (Sezione 2 della scheda di sicurezza);
  • di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata limitatamente alle sostanze individuate nella tabella A2 della parte II dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
  • estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006 per effetto delle sostanze riportate all’indirizzo https://www.reach.gov.it/svhc (candidate list).

Come previsto dal comma 7 dell’art. 3 del D.Lgs. 102/2020, per gli stabilimenti e le installazioni esistenti in cui sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, sostanze o miscele classificate secondo quanto indicato all’art. 271, comma 7- bis del D.Lgs. 152/2006, la prima relazione doveva essere inviata entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020, ossia entro il 28 agosto 2021. Era inoltre specificato che in caso di omessa presentazione della relazione nei termini, si applica la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Successivamente, ai fini dell’adeguamento alla prescrizione dell’articolo 271, comma 7-bis in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 3 del D.Lgs. 102/2020, i gestori di stabilimenti ed installazioni esistenti (in esercizio al 28 agosto 2020) dovranno presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall’autorità competente alla luce della relazione presentata entro il 28 agosto 2021.

Adeguamento

L’adeguamento, anche su richiesta dell’autorità competente, può essere altresì previsto nelle domande di rinnovo periodico dell’autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate prima del 1° gennaio 2025. A tal proposito si invitano i gestori a considerare tali nuove disposizioni già in occasione delle eventuali modifiche sostanziali e delle richieste di rinnovo e/o riesame delle autorizzazioni vigenti per le quali l’istanza sarà presentata anche prima del 1° gennaio 2025.

Obblighi periodici successivi

Per stabilimenti ed installazioni interessati dalle nuove disposizioni ed autorizzati, come nuovi o per effetto di modifiche sostanziali, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020 e, comunque, considerando già quanto disposto dal comma 7-bis dell’art. 271 del D.Lgs. 152/06, vige l’obbligo periodico di trasmettere ogni 5 anni a decorrere dal rilascio o dal rinnovo delle autorizzazioni, una specifica relazione all’autorità competente che esamini la fattibilità della sostituzione delle sostanze o miscele “classificate”.
L’obbligo della relazione quinquennale sarà una misura strutturale prevista anche per gli stabilimenti e le installazioni esistenti una volta conseguita l’autorizzazione in esito all’istanza da presentarsi ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del D.Lgs. 102/2020.
Stante la ratio delle nuove disposizioni e le agevolazioni previste per gli impianti e le attività con emissioni scarsamente rilevanti di cui al comma 1 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006, si ritiene che questi siano esclusi dalle disposizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

Infine, si ricorda che misure finalizzate al miglioramento della qualità delle emissioni e, più in generale alla sostituzione di sostanze e miscele classificate secondo quanto indicato all’art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, hanno ripercussioni anche sugli impianti e sulle attività già autorizzate attraverso l’adesione ad autorizzazioni di carattere generale ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006.
Qualora i suddetti impianti ed attività ricadessero in quanto disposto dal comma 4 dell’art. 272 così come riformulato dal D.Lgs. 102/2020 (“Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele”) i gestori saranno tenuti a presentare una istanza ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e, quindi, un’AUA entro il 28 agosto 2023 in base a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs. 102/2020.

C.E.D.E.S.A. s.r.l. ricorda quindi l’obbligo normativo citato al fine di favorirne l’attuazione, in particolare per gli impianti e installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA), autorizzazione unica ambientale (AUA) o autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

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