ll 28 agosto 2020 entra in vigore il decreto legislativo 30 luglio 2020, n° 102 (Gazzetta Ufficiale n° 202 del 13/08/2020) recante sia integrazioni e correzioni al D.Lgs. n° 183 del 2017 sulla limitazione delle emissioni nell’atmosfera dei medi impianti di combustione (già correttivo della Parte V del D.Lgs. 152/2006), sia disposizioni volte al riordino del quadro normativo generale attinente agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

Le novità legislative riguardano sia gli stabilimenti già autorizzati che quelli con procedimento autorizzatorio in itinere (e in chiusura dopo il 28 agosto) o di prossima attivazione.

Evidenziamo in particolare, tra le altre, modifiche apportate a:

  • Art 268, con l’inserimento delle emissioni odorigene ovvero emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena; la variazione della definizione di solvente organico. 
  • Art 269, con l’inserimento di precisazioni sulla gestione di variazione di gestore dello stabilimento e tempistica di comunicazione all’autorità competente, sulle spese per rilievi, accertamenti, verifiche e sopralluoghi necessari per l’istruttoria relativa alle autorizzazioni a carico del richiedente, sulla base di appositi tariffari adottati dall’autorità competente.
  • Art 271, con inserimento della gestione di emissioni di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene, e di quelle classificate SVHC, che devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze è previsto che vengano sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Pertanto valutazioni tecniche e tempistiche di comunicazione agli Enti preposti sono previste in modo differente per stabilimenti già autorizzati o con procedimento autorizzatorio in itinere, in cui le sostanze o le miscele impiegati nei cicli produttivi da cui originano le emissioni sono già classificate, o soggette a una modifica della loro classificazione.
  • Art 281, relativamente agli impianti di combustione. 
  • Sanzioni, apportate modifiche all’ambito sanzionatorio del decreto. 
  • Parte II, Allegato I, parte V modificato con specifico nuovo allegato.

Siamo a disposizione per eventuali approfondimenti, chiarimenti e valutazioni delle autorizzazioni e cicli produttivi già in essere presso gli stabilimenti.