Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 2 agosto 2022, pubblicato il 31 agosto 2022, prevede che, con decorrenza dal 1° luglio 2022, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico siano rivalutati nella misura dell’1,9%.   

Il D.M. n. 143 del 2 agosto 2022, registrato dalla Corte dei Conti, è stato adottato sulla base della determinazione presidenziale dell’INAIL n. 86 del 10 maggio 2022.

Merita ricordare che il danno biologico indica la quota di integrità fisica che l’organismo perde a causa di un evento e che viene risarcita dall’INAIL attraverso l’erogazione di una prestazione che si differenzia in base al grado di danno subito. Qualora la misura del danno biologico sia compresa da 6 a 15 punti, si prevede che venga erogata una prestazione una-tantum, quantificata anche in base all’età del soggetto che ha subito il danno, indipendentemente dal fatto che questo sia causato da un infortunio o da una malattia professionale.

Il lavoratore viene risarcito dall’Istituto attraverso il pagamento di un indennizzo che varia a seconda del grado di danno subito espresso in punti percentuali. La rivalutazione che si applica a tutti gli eventi a decorrere dal 1° luglio 2022, si aggiunge agli incrementi riconosciuti negli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico secondo le tabelle in vigore, compresa la recente rivalutazione per l’indennizzo in capitale. Il provvedimento, emanato ogni anno in relazione all’andamento statistico del costo della vita, è in vigore dal 1° luglio dell’anno in corso fino al 1° luglio dell’anno successivo.

Infortunio sul lavoro/malattia professionale ed indennizzo danno biologico

Questa prestazione viene erogata direttamente dall’INAIL, al lavoratore che subisce un infortunio o che viene colpito da una malattia professionale, in una delle seguenti modalità:

  • indennizzo in capitale, in un’unica soluzione in caso di infortunio o malattie con invalidità pari o superiore al 6 per cento e inferiori al 16 per cento, quantificato anche in base all’’età di chi ha subito il danno, a prescindere dal fatto che questo sia causato da un infortunio o da una malattia professionale;
  • indennizzo in rendita, con prestazioni periodiche, in caso di infortuni o malattie con invalidità maggiore del 16 per cento, soggetta a revisione entro 10 anni in caso di rendita da infortunio ed entro 15 in caso di rendita da malattia professionale.

L’aggiornamento annuale del Ministero del Lavoro, su proposta del CdA INAIL, riguarda entrambe le forme di indennizzo relative ad eventi verificatisi dal 1° luglio di ogni anno.