Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della salute, visto in particolare, l’articolo 212 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il cui comma 1 dispone “Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all’articolo 208, comma 1, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute …omissis…” ha emanato il Decreto 30 settembre 2022 inerente i campi elettromagnetici.

Il decreto individua, ai sensi dell’articolo 212, decreto legislativo n. 81 del 2008, i criteri e le modalità di autorizzazione delle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, relative alle attività comportanti le esposizioni ai campi elettromagnetici.

Il datore di lavoro trasmette istanza di autorizzazione secondo il modello riportato nell’allegato I al decreto, esclusivamente per via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it). La richiesta è formulata nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato II del decreto.

Sulla base del parere favorevole del tavolo tecnico istituzionale, con decreto delle Direzioni generali competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute è adottato il provvedimento di autorizzazione alla deroga al rispetto dei VLE. Il decreto di autorizzazione alla deroga è trasmesso al datore di lavoro richiedente e agli organi di vigilanza competenti per territorio. Le medesime modalità previste per l’autorizzazione alla deroga si applicano anche per la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione.

L’autorizzazione delle deroghe di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

  • a) dalla valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo 209 risulti dimostrato che i VLE sono superati;
  • b) tenuto conto dello stato dell’arte, risultano applicate tutte le misure tecnico-organizzative;
  • c) le circostanze giustificano debitamente il superamento dei VLE;
  • d) si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro e delle pratiche di lavoro;
  • e) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale;
  • f) nel caso di installazione, controllo, uso, sviluppo e manutenzione degli apparati di Risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata, il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l’uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, concernente “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici.”