DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2020 N. 101 (Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 201 del 12 agosto 2020 – Serie generale)
“Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.”

Il decreto legislativo 101/2020, che ha recepito la direttiva 2013/59/Euratom, stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla radioprotezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e abroga le direttive 89/618/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom. Il nuovo decreto legislativo subentra, quindi, anche al precedente 187/2000, atto di recepimento della direttiva 97/43/Euratom.

Il DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2020 N. 101 entra in vigore il 27/08/2020.

Ai sensi dell’art. 243 del D.Lgs. 101/2020, alla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 3, 4 e 5, della legge 31 dicembre 1962 n. 1860;
b) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 così come modificato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, dal decreto legislativo n. 23 del 2009, dal decreto legislativo n. 100 del 2011, dal decreto legislativo n. 185 del 2011, dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 45 del 2014 e dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 137 del 2017;
c) il decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187;
d) il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52;
e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre 2011.

Ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. 101/2020, l’articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dal seguente: «3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia».

Il decreto è suddiviso in diciassette Titoli con trentacinque allegati:

Gli articoli 1 e 4 declinano le finalità del decreto, riassumendo in modo sistematico le finalità e gli obiettivi della nuova direttiva 2013/59/Euratom e degli atti di recepimento delle direttive che non sono abrogate, nonché i principi di giustificazione, di ottimizzazione e di limitazione delle dosi. Con riferimento alla limitazione delle dosi sui luoghi di lavoro, sono previsti limiti in relazione all’età (in particolare, prevedendo che soggetti di età inferiore a 18 anni non possono essere adibiti a lavori che comportino esposizioni alle radiazioni ionizzanti), allo stato di gravidanza e d’allattamento, all’esposizione di apprendisti e studenti. Importante novità è rappresentata dall’introduzione di un nuovo e più restrittivo limite di dose equivalente per l’esposizione del cristallino. In generale con riferimento all’esposizione professionale, i limiti si applicano alla somma delle esposizioni di un lavoratore, considerando tutte le pratiche autorizzate.

Si compone di due norme (art. 8 e art.9) si occupa delle autorità competenti (art.8) e disciplina le funzioni di vigilanza, precisandone il campo d’azione e le attività (art.9).

Il titolo IV reca rispetto alla legislazione vigente, molteplici innovazioni che si possono riassumere nella previsione relativa all’istituzione del Piano di azione nazionale per il radon, nella determinazione dei nuovi livelli di riferimento per la concentrazione di attività di radon, nell’indicazione dei criteri per l’individuazione delle aree prioritarie per l’intervento di risanamento da radon, oltre ad altre previsioni di carattere generale finalizzate a dare un’organica e valenza nazionale alle disposizioni in materia.

La materia disciplinata nel presente titolo non è stata interessata dalla direttiva 2013/59/EURATOM, e pertanto, le disposizioni che lo compongono, sebbene oggetto di una revisione formale ai fini del loro coordinamento con le nuove previsioni, non sono state modificate nella sostanza.

Il commercio nel territorio nazionale dei minerali, delle materie grezze, di materiale o sorgenti radioattivi e l’intermediazione nelle attività di commercio, importazione e esportazione degli stessi sono autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, sentito l’ISIN.

Il regime regolamentare consiste in qualsiasi forma di controllo o regolamentazione applicati alle attività umane per l’attuazione delle prescrizioni in materia di radioprotezione. Si è scelto di graduare il controllo in ragione della natura e delle caratteristiche delle diverse fattispecie prese in considerazione. In applicazione di questo principio, le pratiche che rientrano nel campo di applicazione del regime regolamentare non espressamente esonerate dallo stesso sono assoggettate a procedura di notifica, mentre per le pratiche che presentano maggiori rischi si richiede un’autorizzazione sotto forma di nulla osta o di registrazione; l’autorizzazione è prevista per esempio, per la somministrazione intenzionale di sostanze radioattive.

Il titolo VIII è suddiviso in due capi; il capo I è dedicato al controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività ed il capo II che disciplina il controllo delle sorgenti orfane.

Il Titolo reca la disciplina il regime di autorizzazione e di controllo della sicurezza degli impianti; la materia disciplinata nel presente titolo non è stata interessata dalla direttiva 2013/59/EURATOM, e pertanto, le disposizioni che lo compongono, sebbene oggetto di una revisione formale ai fini del loro coordinamento con le nuove previsioni, non sono state modificate nella sostanza.

Il Titolo disciplina la sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Il titolo disciplina le garanzie da assicurare ai lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, introducendo due aspetti di novità rispetto alla previgente disciplina, ossia l’estensione dell’ambito di applicazione, che riguarda indistintamente tutti i lavoratori (il precedente decreto conteneva il riferimento ai soli “lavoratori subordinati o ad essi equiparati”), la terzietà del soggetto che effettua i controlli rispetto alla parte che rilascia le autorizzazioni ed all’esercente.

Riporta le disposizioni connesse con la protezione della popolazione dai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, in un’ottica di rafforzamento della tutela della salute pubblica.

Pur recando disposizioni specifiche sulle esposizioni mediche del tutto coerenti con la previgente disciplina, presenta alcuni elementi di novità ponendo maggiore attenzione su: giustificazione nei programmi di screening; informazione preventiva al paziente sui rischi e benefici dell’esposizione; responsabilità riguardo l’ottimizzazione; definizione di ruoli e responsabilità delle figure professionali; qualità e sicurezza delle attrezzature; sistema di registrazione delle dosi.

Reca disposizioni volte alla gestione dell’emergenza definendo le competente della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile.

Reca i principi e le previsioni da applicare in sede di adozione delle misure correttive e protettive da applicare a situazioni di esposizione esistente in circostanze puntualmente definite dalla normativa di riferimento.

Si compone di due sezioni: la Sezione I “Illeciti penali” e la Sezione II “Illeciti amministrativi”.

Introduce un regime transitorio in costanza dell’entrata in vigore del presente decreto.