In vigore da oggi 22/09/2021, è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” che reca disposizioni specifiche per l’ambito di lavoro privato.

L’art. 3 del D.L. 127/21 modifica il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 inserendo l’articolo 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 “GREEN PASS” nel settore privato).

Tale aggiornamento normativo comporta a carico del datore di lavoro aziendale ulteriori adempimenti in materia di prevenzione da rischio di contagio da Sars-Cov-2.

In particolare, DAL 15 OTTOBRE 2021 E FINO AL 31 DICEMBRE 2021 e comunque – ove venga prorogato – ulteriormente fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, “A CHIUNQUE SVOLGE UNA ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL SETTORE PRIVATO È FATTO OBBLIGO, AI FINI DELL’ACCESSO AI LUOGHI IN CUI LA PREDETTA ATTIVITÀ È SVOLTA, DI POSSEDERE E DI ESIBIRE, SU RICHIESTA, LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19”.

La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro aziendale (dipendenti, interinali, lavoratori esterni), anche sulla base di contratti esterni, così come previsto al comma 2. Restano esclusi solamente i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Il datore di lavoro è tenuto, ai sensi del comma 4, a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra da parte di personale interno e soggetti esterni. Nel caso di questi ultimi è previsto un controllo anche da parte del proprio datore di lavoro.

Il Decreto prevede che i datori di lavoro definiscano entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui sopra. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.

Nell’ambito delle verifiche si ricorda che è necessario rispettare la normativa riguardate la protezione dei dati personali.

Il decreto prevede che nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde (GREEN PASS) o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, siano considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Il decreto dispone infatti che “per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato.”

L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione agli obblighi previsti dal Decreto è punito con la sanzione amministrativa di cui al comma 9 del Decreto e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Per maggiori approfondimenti vi invitiamo a consultare i nostri uffici.