IMPORTANTE SCADENZA PER AZIENDE CON UN’AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI – 28.08.2021

Il D.Lgs. n. 102/2020 con l’art. 271 comma 7-bis, ha introdotto obblighi aggiuntivi per i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 riguardante tra l’altro la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Questi gestori inviano all’autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della suddetta relazione l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione.

La relazione viene inviata secondo queste scadenze:

  • Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, per stabilimenti in esercizio dopo il 28/08/2020.
  • Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 28/08/2021, in caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio al 28/08/2020.

In caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applica la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.

Nel caso in cui uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni a carattere generale risultino soggetti al divieto previsto all’articolo 272, comma 4, del Dlgs n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. n. 102/2020, il gestore dovrà presentare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto ovvero entro il 28/08/2023, una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 del D.Lgs. n. 152/06. In caso di mancata presentazione lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione e perciò soggetto alla sanzione di cui all’art. 279 comma 1del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Come si applicano gli adempimenti:

  • Si applicano agli stabilimenti/installazioni soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 269 e ad Autorizzazione Integrata Ambientale e agli impianti e attività in deroga con riferimento all’art. 272 comma 4;
  • L’indagine dovrà riguardare solo le sostanze/miscele utilizzate come materie prime nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni soggette ad autorizzazione: sia che siano convogliate a camino, che siano diffuse o reimmesse in ambiente di lavoro;
  • Non sono considerate quelle categorie di sostanze la cui eventuale presenza in emissione è dovuta esclusivamente a successivi processi/trasformazioni chimiche (es. combustione) e non alla materia prima tal quale;
  • Non sono accettabili valutazioni basate su schede di sicurezza (SDS) superate riportanti Frasi di Rischio (R);
  • Per quanto riguarda le sostanze rientranti nell’elenco delle SVHC, devono essere considerate le miscele che contengono tali sostanze in concentrazione uguale o superiore allo 0,1% p/p per similitudine con quanto sopra riportato e scegliendo la percentuale più cautelativa.

Impianti e attività in deroga art. 272 comma 1 – allegato IV parte I

  • Non sono tenuti alla trasmissione della relazione i Gestori delle attività di cui all’art. 272, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. in quanto la norma considera le loro emissioni scarsamente rilevanti e non soggette ad autorizzazione;
  • Non sono, perciò, da considerare al fine del presente adempimento nemmeno le attività scarsamente rilevanti svolte all’interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione (p.e. non andranno considerate le sostanze/miscele utilizzate nelle attività di laboratorio rientranti nella lettera jj della Parte 1 dell’allegato IV alla Parte Quinta, anche qualora presenti all’interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione AUA/AIA).

Autorizzazioni a carattere generale

  • Il divieto di applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006 (divieto di adesione alle autorizzazioni a carattere generale) nel caso siano utilizzate nei cicli produttivi, da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360Df e H360Fd, dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020 (28/08/2020), è esteso anche al caso di utilizzo di sostanze o miscele classificate estremamente preoccupanti da cui originino emissioni;
  • Nel caso in cui uno o più impianti o attività esistenti ricompresi in autorizzazioni di carattere generale di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 272, risultino soggetti al divieto previsto all’articolo 272, comma 4, per effetto del D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 102, il Gestore è tenuto a presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269, entro il 28/08/2023. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione;
  • Nel caso in cui a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto all’articolo 272, comma 4, il Gestore deve presentare all’Autorità competente una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269, entro tre anni dalla modifica della classificazione;

Modifiche della classificazione della sostanza

In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni saranno assoggettate all’art. 271 comma 7-bis a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenterà, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni dell’art. 271 comma 7-bis, allegando la relazione ivi prevista.

Future domande di autorizzazione per nuovo impianto o modifica sostanziale o non sostanziale

I gestori che presentano domanda di autorizzazione per nuovi stabilimenti/installazioni devono allegare la dichiarazione che non vengono prodotte emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e di quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006; oppure, nel caso in cui sia indispensabile l’utilizzo delle sostanze predette che producono emissioni, la relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si motiva la non fattibilità tecnica ed economica della sostituzione.

I gestori che presentano domanda di autorizzazione per modifiche di stabilimenti/installazioni devono allegare la dichiarazione che non vengono prodotte nuove/ulteriori emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e di quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006; oppure la relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze nel caso vengono prodotte nuove/ulteriori emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e di quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006.