In data 7 gennaio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 il decreto legge n. 1 che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro. Il decreto prescrive l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. L’obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022.

Inoltre, per i lavoratori privati con 50 anni di età sarà necessario il certificato verde rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.

L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.

Sono introdotte sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento ai soggetti che:

  • a) alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • b) a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
  • c) a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

I lavoratori, laddove comunichino di non essere in possesso della certificazioni o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.