D. Lgs. 163/2019: prevede restrizioni e sanzioni significative
Il decreto 163/2019 nello stabilire restrizioni e/o sanzioni distingue chiaramente le attività coinvolte nell’utilizzo dei gas fluorurati suddividendole:

Installazione d’impianti, Meccanici: art. 7, comma 3 e art. 8, comma 8 art. 9, commi 1 e 2, articolo 10
Gas fluorurati a effetto serra: previste le sanzioni per la mancanza o non corretta apposizione dell’etichettatura Fgas sulle apparecchiature, sugli impianti, sulle schiume e dei polioli premiscelati contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra.
Immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra con GWP superiore al limite previsto: emanate le nuove sanzioni per il mancato rispetto del divieto d’immissione nel mercato.
Gas fluorurati a effetto serra: emanate le sanzioni per le imprese e le persone che effettuano il recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore senza rispettare le disposizioni vigenti.

Meccanici, Metallurgici e siderurgici articolo 11, paragrafo 1
Gas fluorurati a effetto serra: previste le sanzioni per l’utilizzo dell’esafluoruro nella pressofusione del magnesio o per il riempimento degli pneumatici, in attuazione del Regolamento UE n. 517/2014.

Chimiche e farmaceutiche, Installazione d’impianti, Meccanici art. 10
Gas fluorurati a effetto serra: previste le sanzioni per la mancanza o non corretta apposizione dell’etichettatura sui contenitori dei gas fluorurati a effetto serra.

Installazione d’impianti, Trasporto merci e persone
Gas fluorurati a effetto serra: previste le sanzioni per gli operatori degli impianti di condizionamento installi nelle celle frigorifere degli autocarri e rimorchi frigorifero contenenti Fgas che non rispettano le disposizioni vigenti.