In merito alla nomina del RSPP, è stato pubblicato l’ Interpello n.3/2022.
Al quesito se un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione, la Commissione ha risposto che la norma prevede la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intende costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP); nel caso di aziende con più unità produttive, nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.
Va ricordato che il D.lgs 81/2008 definisce il responsabile del servizio di prevenzione e protezione come la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
E tale servizio si sostanzia nell’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Sempre ai sensi del Decreto sulla sicurezza, il dovere di nominare il RSPP ricade sul datore di lavoro e tale obbligo non è delegabile.