Il DM 29 Settembre 2022, n. 192, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13/12/22, ha apportato alcune modifiche al DM 37/08 con particolare riferimento all’infrastrutturazione digitale degli edifici. In particolare:

  • modifica l’articolo 1 del DM 37 prevedendo fra gli impianti posti al servizio degli edifici, oggetto del Decreto, gli “impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti».

    Prima si faceva riferimento soltanto a “impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere”;

  • modifica l’articolo 2, comma 1, lettera a) del DM 37 nella definizione del Punto di consegna delle forniture;
  • All’articolo 2, comma 1, del DM 37 viene sostituita completamente la lettera f) che definiva gli “impianti radiotelevisivi ed elettronici”:

    «f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti;»;

Il DM 192/22 inoltre ha introdotto l’Art. 5-bis (Adempimenti del tecnico abilitato) del DM 37/2008 che regola le funzioni del responsabile tecnico dell’impresa abilitato per gli impianti previsti all’art. 1 del DM 37 (come modificato, vedi sopra). Le sue responsabilità, il rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata.

Le modifiche entrano in vigore a partire dal 28 dicembre 2022.