Con la Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria fa riferimento ai “soggetti con particolari situazioni di fragilità“.

Il documento sottolinea l’importanza del coinvolgimento del Medico Competente nell’identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità, in relazione anche all’età. All’epoca della circolare, i dati epidemiologici rilevavano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione, ovvero superiore a 55 anni di età.

Tuttavia questo concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave, e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.

Va chiarito quindi che il parametro dell’età da solo non costituisce un elemento sufficiente per definire lo stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. Del resto, se il parametro dell’età fosse sufficiente, non sarebbe necessario una valutazione da parte del medico competente per accertare la condizione di fragilità.

Infatti la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.

Operativamente il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori la possibilità di chiedere l’attuazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, correlate all’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (malattie respiratorie, metaboliche, cardiovascolari, …). Le eventuali richieste di visita da parte dei lavoratori dovranno essere correlate dalla documentazione medica relativa.

L’esito della valutazione del medico competente riporterà il giudizio espresso di idoneità (o meno) con indicazione di eventuali adozioni di soluzione maggiormente cautelative per fronteggiare il rischio SARS-CoV-2.