Entro il 31 marzo 2023 i datori di lavoro che impiegano dipendenti addetti a lavorazioni usuranti dovranno effettuare la comunicazione annuale per il monitoraggio delle suddette lavorazioni, con riferimento all’anno 2022, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 del D.M. 20 settembre 2011.

I dipendenti addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti hanno, infatti, diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e i relativi datori di lavoro sono obbligati ad effettuare una comunicazione al Ministero del Lavoro denunciando i periodi nei quali ogni dipendente abbia svolto nell’anno precedente le lavorazioni rientranti nel concetto di lavori usuranti.

Le “lavorazioni usuranti” rientranti nell’obbligo di comunicazione previste dal D.Lgs. n. 67/2011 sono riepilogate di seguito.

  • “lavori in galleria, cava o miniera”, mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
  • “lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
  • “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
  • “lavori in cassoni ad aria compressa”;
  • “lavori svolti dai palombari”;
  • “lavori ad alte temperature”, mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
  • “lavorazione del vetro cavo”, mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
  • “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  • “lavori di asportazione dell’amianto” con carattere di prevalenza e continuità.
  • i lavoratori a turni, intendendo quelli “il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni”, che prestano la loro attività per almeno 6 ore comprendenti il periodo di tempo che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino, per un periodo minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;
  • altri lavoratori notturni, intendendo i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo (con esclusione, pertanto, se trattasi di lavoro svolto per periodi inferiori);

I lavoratori dipendenti interessati sono occupati in processi produttivi in serie, caratterizzati da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività ripetendo lo stesso ciclo lavorativo, su parti staccate di un prodotto finale, e che prevedano un flusso continuo della produzione ovvero con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia. Sono esclusi gli addetti alle lavorazioni collaterali alle linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento dei materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle stesse linee e al controllo qualità.

Infine sono interessati dalla norma anche i conducenti di veicoli, di capienza non inferiore a 9 posti,
adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo.

Le comunicazioni vanno effettuate attraverso il modello unico per tutte le tipologie di lavori usuranti denominato “Modello LAV_US”.

In caso di processi produttivi in serie o in linea catenaè necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro 30 giorni dall’inizio delle attività.

La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da € 500,00 a € 1.500,00.