Con la pubblicazione della Legge 29 aprile 2024 n. 56 (GU n.100 del 30.04.2024 – SO n. 19) di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19  è stato sostituito quasi completamente l’Art. 27 del D.Lgs. 81/08.

In particolare si introduce dal 1° ottobre 2024 un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che prevede il possesso obbligatorio di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

L’obbligo può essere anche esteso ad altri settori, mentre restano esclusi i soggetti: che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale; in possesso di un documento equivalente di un altro Stato; in possesso dell’attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

E’ obbligo del committente o responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, la verifica del possesso, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti, anche se in regime di subappalto, della patente o dei requisiti alternativi


COME FUNZIONA LA PATENTE?

E’ prevista una dotazione iniziale di 30 crediti ed è possibile operare solo con un punteggio pari o superiore a 15 punti. In assenza di tali requisiti, è fatto salvo, il completamento delle attività in corso di cui sia stato eseguito almeno il 30% dei lavori.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro, al ricorrere delle seguenti condizioni:
– iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
– adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
– possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
– adozione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del documento di valutazione dei rischi;
– avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente;
– possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (DURF).

Il possesso dei requisiti può essere autocertificato. La patente può essere revocata in caso di dichiarazione falsa o mendace, ma in quest’ultimo caso, il soggetto potrà richiedere il rilascio di una nuova patente solamente dopo che sono decorsi dodici mesi dalla revoca.
La definizione sia delle modalità di presentazione della richiesta di rilascio sia dei contenuti informativi della patente è demandata ad un futuro decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro.

La patente può essere sospesa, in caso di morte o inabilità permanente del lavoratore a titolo cautelare fino a un massimo di dodici mesi (nelle more degli eventuali provvedimenti definitivi, ai quali conseguirebbe la riduzione dei crediti). Anche in questo caso, la definizione dei presupposti e del procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione è operata con un futuro decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sempre sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro.

VEDI L’ARTICOLO 27 A RAFFRONTO


PERDITA DI PUNTI – ALLEGATO I-bis D.lgs. 81/08

Viene aggiunto il nuovo Allegato I-bis che definisce le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate, i crediti vengono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Allegato I-bis

(articolo 27, comma 6)

FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL’ARTICOLO 27

FATTISPECIE DECURTAZIONE DI CREDITI
1 Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:

5

2 Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:

3

3 Omessi formazione e addestramento:

2

4 Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:

3

5 Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:

3

6 Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto:

2

7 Mancanza di protezioni verso il vuoto:

3

8 Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:

2

9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

2

10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

2

11 Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):

2

12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:

2

13 Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto:

1

14 Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28:

3

15 Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:

3

16 Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:

3

17 Omessa valutazione del rischio di annegamento:

2

18 Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:

2

19 Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi:

3

20 Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1
21 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1
22 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2
23 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3
24 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1
25 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5
26 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: 8
27 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: 15
28 Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20
29 Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10